Giornata dell’Autonomia 2014

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Cassa Edile: versamenti obbligatori anche per le imprese straniere

In futuro, nel bando di gara relativo agli appalti da assegnare in provincia sarà specificata l'obbligatorietà dell'iscrizione dei lavoratori di imprese straniere, aventi sede in Stati della Comunità Europea, alla Cassa Edile. L'iscrizione non sarà obbligatoria, tuttavia, per i lavoratori che, grazie al contratto vigente nel Paese di origine, godono di condizioni di lavoro assimilabili o addirittura migliori di quelle previste dall'ordinamento italiano.

"Disposizioni statali ed anche la legge provinciale nr. 6/98", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Florian Mussner, "prevedono che le imprese che assumono lavori pubblici iscrivano i propri lavoratori alla Cassa Edile, la quale fornisce poi agli stessi operai determinati servizi. Ora ci si pone la domanda se questa disposizione debba valere anche per le imprese con sede in altri Stati dell'Unione Europea."

Per far luce sulla questione, il dott. Georg Tengler, direttore dell'Ufficio Appalti che fa capo alla Ripartizione provinciale Edilizia e Servizio tecnico, illustra un recente caso, che ha visto una ditta di uno Stato europeo vincere due appalti banditi dalla Provincia autonoma di Bolzano. Alla richiesta di iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile, pagandone i relativi contributi, i responsabili dell'impresa ribattevano che, pagando già il corrispondente contributo nel Paese d'origine, sarebbero stati svantaggiati rispetto ad una qualsiasi impresa italiana, poiché avrebbero subito il doppio delle spese.

"Il caso in questione", spiega Tengler, "è stato studiato approfonditamente: siamo giunti alla conclusione che non si può pretendere genericamente da tutte le imprese di altri Stati europei l'iscrizione ed il pagamento dei contributi alla Cassa Edile. La linea guida dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996, nr. 71, recepita dal decreto legislativo nr 72 del 2000, infatti, prevede che le imprese che impiegano i propri dipendenti in uno Stato europeo diverso da quello dove risiedono deve garantire le stesse condizioni di cui godono gli operai che risiedono nella nazione ospitante. Le ditte straniere sono in sintesi tenute ad offrire ai propri operai impegnati in lavori pubblici in Italia le stesse condizioni di lavoro di cui godono i lavoratori italiani impiegati nello stesso tipo di attività. Nel caso i lavoratori stranieri, sulla base del contratto di lavoro che li riguarda e che è stato redatto secondo le norme vigenti nel Paese d'origine, godano già dello stesso trattamento o addirittura di condizioni migliori, non si può pretendere dall'impresa che questa iscriva i dipendenti alla Cassa Edile, e si faccia carico così di una spesa aggiuntiva immotivata. Si andrebbe altrimenti incontro ad una disparità di trattamento fra imprese, vietata dall'art. 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea." Questa interpretazione è stata avvallata da due esperti di diritto europeo di Bologna ed Innsbruck.

Nel caso specifico, all'impresa straniera cui erano già stati assegnati i due appalti venne richiesto di fornire la prova dell'avvenuto pagamento dei contributi ai propri dipendenti, dato che essa, nel corso dell'assegnazione degli appalti, aveva già firmato una dichiarazione che la obbligava ad adempiere a questo impegno: dichiarazione da considerare in ogni caso vincolante.

"In futuro", conclude l'assessore Florian Mussner, "sarà in ogni caso specificato nel bando di gara che le imprese straniere dovranno iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile nel caso essi, sulla base del contratto di lavoro vigente nel loro Paese, non godano già, essenzialmente, delle stesse condizioni previste dall'ordinamento vigente in Italia."

MC


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