Giornata dell’Autonomia 2014

News 2015

Giornata del Rifugiato: Repetto contraria ai respingimenti

Il principio di non-respingimento di rifugiati, o richiedenti asilo, è un obbligo internazionale e pertanto va condannata la pratica dei respingimenti: è quanto sottolinea l'assessore provinciale Barbara Repetto in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, che ricorre ogni anno il 20 giugno.

Domani (20 giugno) si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite, per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione sui rifugiati da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Anche quest’anno l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha deciso di dedicare la giornata mondiale al tema "Rifugiati, non solo numeri".

"L’obiettivo - sottolinea l'assessore provinciale Repetto - è quello di ricordare che i rifugiati sono persone come noi, che a causa dei conflitti violenti e delle situazioni di crisi sono in fuga dalle persecuzioni e dalle guerre." Repetto, impegnata nell’integrazione dei cittadini stranieri che vivono in Alto Adige, unisce quindi la sua voce alle proteste sollevate contro la pratica dei respingimenti adottata dal Governo italiano. Tra questi, la Santa Sede, l’ACNUR, il Commissario Europeo ai diritti umani, il Consiglio d’Europa, il Presidente della Camera e le associazioni attive nel campo dell’assistenza agli stranieri e della tutela dei loro diritti.

Il principio di non-respingimento di rifugiati o richiedenti asilo, "è un obbligo internazionale derivante da molteplici fonti", ricorda l'assessore Repetto: la Convenzione sui Rifugiati del 1951 e il Protocollo del 1967, la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione Onu contro la tortura, la Convenzione europea sulla protezione dei diritti umani. Tale principio, inoltre, è anche contenuto nell'ordinamento italiano all'articolo 10 della Costituzione che garantisce il diritto di asilo e all’articolo 10 del Testo unico sull’immigrazione del 1998, che stabilisce che il respingimento non si applica nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento di status di rifugiato, ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

pf


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