Giornata dell’Autonomia 2014

News 2015

Ass. Frick sugli interventi a sostegno dell'economia: obblighi per i beneficiari adeguati alle esigenze attuali

Tra le novità introdotte con la legge che reca modifiche in materia di interventi della Provincia per il sostegno dell'economia vi è un adeguamento degli obblighi imposti ai beneficiari di contributi provinciali che tiene conto dei recenti sviluppi nel comparto economico e delle mutate esigenze delle aziende.

Fra meno di due settimane, dopo l'avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione, entra in vigore la legge che reca modifiche in materia di interventi della Provincia per il sostegno dell'economia (L.P. 12.03.07, n. 1) voluta dalla Giunta e soprattutto dall'assessore provinciale Werner Frick.
Nella nuova legge resta il principio secondo cui i beni che l'azienda ha acquisito con contributi pubblici non possano essere alienati o affittati o che ne sia modificata la destinazione economica per un periodo temporale determinato, ovvero di dieci anni per i beni immobili, di cinque anni per i beni mobili e di tre anni per apparecchiature informatiche. Qualora i beni vengano alienati o affittati prima della scadenza di tali termini è prevista la revoca dei contributi provinciali assegnati.
Con le modifiche normative, però, vengono introdotte nuove possibilità. L'alienazione o la cessione dei beni è ammessa, senza revoca dei contributi, in caso di un incidente, o di malattia o di morte che comprometta gravemente ed in modo permanente la prosecuzione dell'attività aziendale. Lo stesso vale qualora i beni vengano venduti o affittati a persone imparentate fino al terzo grado con il beneficiario del contributo, oppure al coniuge o ai cognati in linea diretta.
È ammessa, altresì, la locazione dell'azienda, qualora i beni agevolati siano inferiori al 50 per cento del patrimonio immobile dell'azienda.
L'assessore Frick definisce adeguata alle nuove esigenze economiche la rinuncia da parte della Giunta provinciale alla revoca del contributo qualora i beni agevolati vengano alienati o dati in locazione ad imprese che detengano una quota di almeno il 30 per cento della società beneficiaria del contributo. I beni agevolati possono, altresì, essere ceduti o affittati a società della quali l'impresa beneficiaria del contributo detenga almeno una quota del 30 per cento oppure a società i cui soci - a seguito di una scissione della società beneficiaria o a seguito della costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi - corrispondano per almeno il 30 per cento ai soci della società benficiaria di contributo.

SA


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