News 2015
Tassazione dei mutui casa contestata: prima udienza presso la Commissione Tributaria
Questa mattina, presso la Commissione Tributaria di Bolzano, i legali della Provincia autonoma di Bolzano, dell’Agenzia delle Entrate e dei cittadini destinatari degli avvisi di liquidazione notificati dalla stessa Agenzia hanno discusso, in pubblica udienza, la questione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale, nonché del diritto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, per la stipulazione di mutui senza interessi concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano (L.P. n. 13 del 1998). “La pretesa dell’Agenzia”, ha contestato l’Avvocatura della Provincia, “è infondata, e vanificherebbe l'esercizio della funzione pubblica di agevolazione edilizia assegnatale dallo Statuto speciale di Autonomia”.
“Perché un cittadino che ha la disponibilità economica per stipulare un mutuo con una banca per l’acquisto della prima casa è esentato dal pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, previsto per legge (art. 15 del DPR n. 601 del 1973), paga solamente l'imposta di registro in misura fissa (circa 130 €) ed inoltre può detrarre dalle tasse gli interessi pagati alla Banca (art. 15 del TUIR), mentre invece chi appartiene al ceto meno abbiente, e dunque ha diritto a richiedere alla Provincia autonoma un prestito senza interessi, deve pagare 5/6.000 € di imposte?”: è questo il quesito di fondo che l’Avvocatura della Provincia ha portato oggi alla prima udienza pubblica avanti alla Commissione Tributaria, fissata per la discussione nel merito sulla questione della tassazione dei tributi sui mutui casa ad interessi zero.
L’Agenzia delle Entrate non fornisce risposta a questo paradosso, e si trincera dietro l'interpretazione delle norme, sostenendo che l'art. 70 della legge 865 del 1971, che prevede l'esenzione in questione in collegamento con l'art. 32, comma 2, del DPR n. 601/1973, sarebbe stato abrogato dall'art. 42 dello stesso DPR.
La Provincia autonoma di Bolzano contesta questa interpretazione, “in quanto”, spiega l’avvocato Michele Purrello, legale della Provincia della Provincia autonoma , “l 'attuale vigenza dell'art. 70 della Legge 865 del 1971 è espressamente confermata dall'art. 32 del DPR n. 601 del 1973, in collegamento con il successivo art. 42, erroneamente interpretato dall'Agenzia delle Entrate”.
Fino ad oggi sono 143 gli avvisi di liquidazione notificati dall’Agenzia delle Entrate a cittadini che hanno ottenuto un mutuo provinciale agevolato a tasso zero dal 98 ad oggi, ma, in teoria, questo provvedimento potrebbe riguardare tutti coloro che hanno contratto questo tipo di finanziamento pubblico, dall'entrata in vigore della L.P. n. 13 del 1998.
Sulla base di quanto dedotto quest’oggi dalle parti in causa, la Commissione tributaria valuterà il caso e prenderà una decisione in merito.
MC