Vincolo di tutela
I beni culturali, ad esempio monumenti artistici e architettonici, giardini e parchi storici, reperti archeologici, fondi archivistici, possono essere sottoposti a vincolo di tutela. Essi devono avere almeno 50 anni e essere opera di un autore non più vivente.
L’iter per introdurre un vincolo di tutela è il seguente:
- La Direttrice della Ripartizione Beni Culturali della Provincia individua i beni di particolare valore artistico, storico, archeologico o etnoantropologico da porre sotto tutela.
- I proprietari dei beni vengono informati della proposta di introduzione del vincolo. Fino al momento della decisione della Giunta Provinciale, che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla proposta, il bene culturale in questione è da ritenersi sotto tutela.
- Entro 30 giorni dalla proposta di introduzione del vincolo il proprietario ha la possibilità di presentare ricorsi ed obiezioni.
- È quindi la Giunta Provinciale a decidere riguardo all’introduzione del vincolo per il bene in questione. Esistono due tipologie di vincolo, quello di tutela diretta e quello di tutela indiretta. Il vincolo diretto riguarda il bene stesso, mentre quello indiretto, definito anche zona di rispetto, riguarda le zone limitrofe ad un bene sottoposto a vincolo diretto o con esso confinanti e dovrebbe per esempio garantire di non offuscarne in alcun modo la vista.
- Anche le cancellazioni e i mancati trasferimenti del vincolo di tutela storico-artistica avvengono per delibera della Giunta Provinciale. Nel caso di piccole superfici che non superano i 25 m² la cancellazione o il mancato trasferimento può essere rilasciato direttamente dal Direttore di Ripartizione.