Normative

Nell'ambito delle attività dell'Ufficio Beni patrimoniali trovano applicazione principalmente le disposizioni della legge provinciale del 21 gennaio 1987, n. 2 e del relativo decreto del Presidente della Giunta del 23 gennaio 1998, n. 3.

Della predetta legge, per il cittadino e per le associazioni sono di particolare interesse i seguenti articoli:

  • Art. 11: Affitto, locazione, uso o comodato dei beni patrimoniali;
  • Art. 16: Modalità di vendita dei beni immobili;
  • Art. 20: Cessione gratuita di beni immobili a Comuni e persone giuridiche;
  • Art. 20/ter: Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali;
  • Art 21: Alienazione di beni mobili fuori uso.