Piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica - espropriazione e servitù

La Legge provinciale del 26 gennaio 2015, n. 21, "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica", disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW. Per piccoli impianti per la produzione di energia idroelettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW. Per medi impianti per la produzione di energia elettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW

L.P. n. 2/2015 - Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica (Link esterno)

Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell’energia prodotta sono considerate, ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, di interesse pubblico, urgenti e indifferibili.
Sono considerate infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica per la produzione di energia elettrica in particolare:

  1. gli impianti per la derivazione e la restituzione dell’acqua;
  2. i dissabbiatori;
  3. le condotte;
  4. la centrale e le necessarie pertinenze;
  5. gli elettrodotti dalla centrale al punto di consegna in rete, nonché i cavi per la trasmissione dati e per la gestione;
  6. le strade d’accesso.

In caso di comprovato mancato accordo in ordine alla disponibilità delle superfici attraverso trattative dirette con i proprietari tavolari dei fondi interessati, possono essere richiesti l’espropriazione, l’imposizione di servitù coattive o l’occupazione necessaria per la posa, la messa in opera e la manutenzione delle condotte, delle linee elettriche e dei cavi di trasmissione dati.

Al proprietario tavolare delle superfici da espropriare per la costruzione delle infrastrutture di cui alle lettere a), b) e d) nonché, qualora necessario, anche lettera f), spetta per l'esproprio un'indennità il cui valore è calcolato nel modo seguente:

indennità = 0,035 x Potenza nominale(kW) + prezzo di base(€/mq).

Il prezzo di base corrisponde alla media provinciale dei valori massimi dei prezzi per i terreni produttivi a livello comunale. Per i valori di riferimento 2024 questo prezzo base corrisponde da 176,00 €/m².

L’imposizione di servitù per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere c) ed e), per le quali il concessionario deve versare al proprietario tavolare della superficie un’indennità per la durata della concessione, che deve essere versata nuovamente in caso di rinnovo, conferisce al concessionario i seguenti diritti:

  • la posa delle condotte e delle linee elettriche, dei cavi per la trasmissione dati e per la gestione impianti in conformità al progetto approvato;
  • l’accesso, anche con i mezzi e i macchinari occorrenti, alle aree per l’esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione necessari agli impianti.

L'indennità per l’imposizione di servitù di cui al comma 1 corrisponde al 30 per cento della media provinciale dei valori di riferimento superiori previsti nei comuni per le aree destinate a zone produttive di cui all’articolo 1/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per i valori di riferimento 2024 questa indennità per l'imposizione di servitù corrisponde a 53,00 €/m².