Accertamento danni ai sensi della L.P. 27/87
La legge provinciale del 22 ottobre 1987, n. 27 prevede la concessione di una sovvenzione straordinaria a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, delle aziende alberghiere e dei pubblici esercizi, delle associazioni sportive, dei liberi professionisti e delle organizzazioni turistiche ed alpine Alpenverein Südtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI) situati nelle zone colpite da gravi calamità pubbliche e delimitate con deliberazione della Giunta provinciale. L'Ufficio Estimo espleta l'accertamento dei danni su richiesta dell'Ufficio 36.1 - Turismo e alpinismo e della Ripartizione 35 - Artigianato, industria e commercio.
La sovvenzione è concessa con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, tenuto conto anche delle perizie dei danni redatte da funzionari dell'Ufficio Estimo provinciale o degli uffici provinciali competenti per settore. A richiesta dei funzionari incaricati dell'istruttoria per l'accertamento del danno, devono essere esibiti gli inventari ed i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso, ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato.
Per ulteriori informazioni:
Rete Civica dell'Alto Adige: Agevolazioni per imprese in caso di calamità naturali