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Chi può essere
nominato presidente di seggio o scrutatore |
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Per ciascuna sezione
il sindaco/la sindaca nomina un ufficio elettorale composto
dal/dalla presidente, da tre scrutatori/scrutatrici,
di cui, a scelta del/della presidente, uno/una assume
le funzioni di vicepresidente, e dal segretario/dalla
segretaria;
qualora nella circoscrizione dell’ufficio elettorale
di sezione si trovino ospedali e case di cura con meno
di 100 posti letto, l’ufficio elettorale è
composto dal/dalla presidente, da quattro scrutatori/scrutatrici
e da un segretario/una segretaria.
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Gli scrutatori/Le
scrutatrici e il segretario/la segretaria dell’ufficio
elettorale di sezione sono scelti/e, con sorteggio
da effettuarsi con le modalità di cui al comma
21 della Legge Provinciale 14 marzo 2003, N. 4, tra
le persone che abbiano assolto gli obblighi scolastici. |
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Il/La presidente
dell’ufficio elettorale di sezione è scelto/a,
con sorteggio da effettuarsi con le modalità
di cui al comma 21 della Legge Provinciale 14 marzo
2003, N. 4, tra i soggetti che:
- abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali;
- siano in possesso di titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione secondaria superiore;
- siano in possesso dell’attestato di conoscenza
delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modifiche;
- siano in possesso, per i comuni ladini, dell’attestato
di conoscenza della lingua ladina ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modifiche;
- abbiano conoscenze informatiche di base
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Sorteggio dei presidenti,
di scrutatore/scrutatrice e di segretario/segretaria
di ufficio elettorale |
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Tra il venticinquesimo
ed il ventesimo giorno antecedenti le elezioni, l’ufficiale
elettorale, in seduta pubblica, preannunziata due giorni
prima con manifesto affisso nell’albo pretorio
del comune, alla presenza dei/delle rappresentanti di
lista della prima sezione del comune, se designati/e,
procede:
- al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune,
del/della presidente, del segretario/della segretaria
e di scrutatori/scrutatrici in numero pari a quello
occorrente;
- alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria
di nominativi di presidenti, di segretari/segretarie
e scrutatori/scrutatrici per sostituire, secondo l’ordine
di estrazione, i cittadini sorteggiati/le cittadine
sorteggiate a norma della lettera a) in caso di eventuale
rinuncia o impedimento
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Qualora il numero
dei nominativi sorteggiati ai sensi del comma 21 della
Legge Provinciale 14 marzo 2003, N. 4 non sia sufficiente,
l’ufficiale elettorale procede a ulteriore sorteggio
fra gli iscritti/le iscritte nelle liste elettorali
del comune stesso |
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Ai sorteggiati/alle
sorteggiate il sindaco/la sindaca notifica, nel più
breve tempo e al più tardi non oltre
il quindicesimo giorno precedente le elezioni,
l’avvenuta nomina.
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