Aggiornamento del 17 gennaio
2007 |
|
Istruzioni relative alle contribuzioni dovute,
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, di soggetti pubblici e privati.
|
|
|
|
|
Con deliberazione del 10 gennaio 2007 (pubblicata
sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) l’Autorità ha determinato, per
l’anno 2007, l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento. L’Autorità
ha, altresì, approvato le seguenti istruzioni operative rivolte agli
anzidetti soggetti in merito all’applicazione della deliberazione
del 10 gennaio 2007 ed, in particolare, sulle modalità di
funzionamento del sistema informativo di monitoraggio della
contribuzione (SIMOG). |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Modalità e
termini di versamento della contribuzione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le
disposizioni di cui alla deliberazione del 10 gennaio 2007 si
riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione
del D. Lgs. 163/2006, d’ora innanzi “Codice”, ed aventi ad oggetto
l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori
pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”,
indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.
La S.A. è tenuta al versamento del contributo all’avvio della
procedura e le imprese al momento della presentazione dell’offerta.
Sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui
importo a base di gara è inferiore a 150.000 euro; nel caso di
appalti di lavori pubblici, l’importo a base di gara, da considerare
ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve
intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza. Al fine di
consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG, le stazioni
appaltanti debbono procedere alla richiesta del codice
identificativo gara (CIG) anche per procedure di importo inferiore a
150.000 euro. Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG i
contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro
ed i contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000
euro. Sono esclusi dall’obbligo del versamento del contributo e
della richiesta del codice identificativo le seguenti
fattispecie:
• le gare per
l’acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per
l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui all’art. 25 del
Codice; • l’individuazione di partner privati nell’ambito di
società miste; • i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18
del Codice.
La deliberazione entra in vigore il 1° febbraio
2007 e si applica a tutte le procedure avviate da quella data in
poi. Per le procedure relative ad esecuzione di lavori pubblici
avviate entro il 31 gennaio 2007 si continuano ad applicare le
disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità
del 26 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio
2006. Per avvio della procedura si intende la data di
pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza
previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di
invito a presentare l’offerta. La data di pubblicazione del bando
a cui fare riferimento è quella di pubblicazione sulla G.U.R.I.
ovvero quella di pubblicazione sull’Albo Pretorio ove previsto dal
Codice. |
|
|
B. Modalità e termini di versamento della
contribuzione |
|
|
|
|
|
Le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli
32 e 207 del Codice, che intendono avviare una procedura finalizzata
alla realizzazione di lavori o opere pubbliche ovvero
all’acquisizione di servizi e forniture debbono individuare uno o
più dipendenti (Responsabile SIMOG stazione appaltante – RSSA) che
procedono alla richiesta di accreditamento presso il sistema
utilizzando le funzionalità di anagrafe dell’Autorità all’indirizzo
https://anagrafe.avlp.it/. Il
Responsabile RSSA si connette al Sistema Informativo di Monitoraggio
delle Gare (SIMOG), sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/.
Il SIMOG attribuisce alla procedura comunicata dal RSSA un
codice identificativo, denominato CIG, e determina l’importo della
contribuzione a carico della stazione appaltante e quello a carico
dei partecipanti. La stazione appaltante è tenuta a riportare il
CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta
di offerta comunque denominata. Il pagamento della contribuzione
avviene con le seguenti modalità:
1. mediante versamento on
line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”,
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/
seguendo le istruzioni disponibili sul
portale; 2. mediante versamento sul conto corrente
postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma
(codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.
La causale del versamento deve riportare
esclusivamente:
• il codice fiscale della S.A. • il CIG
che identifica la procedura.
Gli estremi del versamento
effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/. Per
le stazioni appaltanti che, in base ai propri regolamenti di
contabilità, non possono utilizzare le forme di pagamento
precedentemente indicate, sono ammesse ulteriori forme di pagamento
quali il bonifico ed il postagiro. Ai sensi dell’art. 3, c. 7,
della deliberazione 10 gennaio 2007 le stazioni appaltanti possono
richiedere all’Autorità, per particolari e comprovate esigenze,
modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella
suddetta deliberazione. Le relative istanze devono essere
trasmesse al Settore Risorse finanziarie al seguente indirizzo:
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici Settore
Risorse Finanziarie Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma Fax 06
36723289 E-mail risorse.finanziarie@avlp.it
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gli operatori
economici che intendono partecipare a procedure attivate dai
soggetti di cui al precedente punto B1 vengono a conoscenza del
codice identificativo della gara (CIG) a cui intendono prendere
parte attraverso l’avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque
richiesta formale o informale di offerta. Il pagamento della
contribuzione avviene con le seguenti modalità:
1. mediante versamento on line collegandosi al portale
web “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/
seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta
copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di
riscossione.
2. mediante versamento sul conto corrente
postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale
97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del
versamento deve riportare
esclusivamente: • il codice fiscale del
partecipante; • il CIG che identifica la
procedura.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione
di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli
uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di
riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/.
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla
gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al
SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con
quello assegnato alla procedura in corso. |
|
|
|
|
|
B3. Società organismi di attestazione |
|
|
Le SOA sono
tenute al versamento della contribuzione nella misura del 2% dei
ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo
esercizio finanziario. Il versamento dovrà essere effettuato sul
conto corrente bancario n. 48067.88, aperto presso il Monte dei
Paschi di Siena (ABI 01030, CAB 03200, CIN O), intestato
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La SOA deve indicare, quale causale del
versamento, la dicitura “Contributo SOA” seguita dalla propria
denominazione. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione
del contributo utilizzando il modello fac-simile
di richiesta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
E’ disponibile
un servizio unificato di help desk per l’assistenza agli utenti del
sistema SIMOG e per le fasi di pagamento. Il servizio è disponibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al numero verde
800.080.909 ed ai seguenti indirizzi
email:
|
per
informazioni relative alle procedure di pagamento |
|
per informazioni relative all’acquisizione del CIG e
alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni
appaltanti. |
|
|
|
|
|
|
D. Risposte ai quesiti frequenti |
|
|
D1. Il
contributo deve essere versato anche per contratti affidati in
economia? |
|
|
R1.
Il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura
finalizzata all’esecuzione di lavori pubblici o all’acquisizione di
servizi e forniture per importi pari o superiori a 150.000 euro.
L'articolo 2 della deliberazione stabilisce le somme da versare
secondo classi di importo. |
|
|
D2. La
pubblicazione del bando è previsto che avverrà prima del 1° febbraio
2007, ma la scadenza per la presentazione delle offerte scadrà dopo
quella data, occorre effettuare il versamento del
contributo? |
|
|
R2.
Se il bando si riferisce a servizi o forniture, visto che
la deliberazione 10 gennaio 2007 entra in vigore il 1° febbraio 2007
e produce effetti da quella data, non è dovuto alcun contributo né
da parte della stazione appaltante né da parte delle imprese
partecipanti alla gara. Se il bando riguarda l'esecuzione di lavori
pubblici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 26 gennaio 2006,
pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006. |
|
|
D3.
Negli appalti di lavori a cosa si riferisce l’importo a base di
gara? All’importo delle lavorazioni più l’importo per l’attuazione
dei piani di sicurezza oppure all’importo complessivo del quadro
economico dell’intervento? |
|
|
R3.
L’importo a base di gara deve intendersi comprensivo gli
oneri della sicurezza. |
|
|
D4. Se
nel bando di gara non è espressamente richiesto il versamento del
contributo, i soggetti di cui all’art.1 lett. b) della deliberazione
sono ugualmente tenuti a tale versamento? |
|
|
R4.
I soggetti di cui alla lettera b) sono tenuti al pagamento
del contributo a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella
lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo. Per le
imprese la dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per
essere ammessi a presentare l’offerta. |
|
|
D5. In
caso di procedure ristrette in quale fase l’impresa deve pagare la
somma? Nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di
partecipazione alla gara con la produzione
dell’offerta? |
|
|
R5.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per
essere ammessi a presentare l’offerta; essa deve avvenire nella fase
di gara, a seguito dell’invito, con la esibizione di quanto indicato
al punto B2 delle Istruzioni operative, unitamente ai documenti
relativi all’offerta. |
|
|
D6. In
caso di pubblicazione del bando sia su G.U.R.I. che su G.U.C.E. da
quale data decorrono i termini per la stazione
appaltante? |
|
|
R6.
I termini decorrono dalla data di pubblicazione sulla
G.U.R.I; la circostanza che l'avviso sia stato inviato alla G.U.C.E.
in data antecedente il 1° febbraio 2007 non esonera la stazione
appaltante dal versamento del contributo. |
|
|
D7. Il
contributo deve essere previsto nel quadro economico
dell'intervento? |
|
|
R7.
Ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di cui alla
deliberazione 10/01/2007 è ininfluente la collocazione finanziaria
del contributo. |
|
|
D8. Sono
già iscritto al sistema di anagrafe dell'Autorità in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Potrò utilizzare le mie
credenziali per accedere al nuovo sistema SIMOG quando questo sarà
stato pubblicato? |
|
|
R8. No. Per accedere al nuovo sistema SIMOG
dovrà modificare la propria collaborazione dichiarando di rivestire
il nuovo profilo di Responsabile SIMOG della Stazione Appaltante
(RSSA). |
|
|
D9. Come
posso modificare il mio profilo nell'anagrafe
dell'Autorità? |
|
|
R9. Per modificare il proprio profilo presso
il sistema di anagrafe acceda all'indirizzo anagrafe.avlp.it con le
proprie credenziali. Nel menu principale selezioni la voce "Gestioni
Stazioni Appaltanti" e inserisca il codice fiscale della Stazione
appaltante con la quale collabora. Le verrà proposto un elenco delle
Stazioni Appaltanti corrispondenti al codice fiscale inserito.
Clicchi sul nome della Stazione Appaltante di interesse e prosegua
modificando i propri profili e confermando le modifiche. |
|
|
D10. Su
chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di
ATI? |
|
|
R10.
Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed
effettuato dalla capogruppo; anche nel caso di ATI non ancora
costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica,
sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l’ATI; l’offerta
contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese
conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il
pagamento è eseguito da quest’ultima. |
|
|
D11. In
quale misura avviene la contribuzione nel caso di lavori da
realizzarsi in più lotti? |
|
|
R11.
Nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti le stazioni
appaltanti sono tenute al versamento del contributo in ragione del
numero dei lotti e del loro relativo importo; i partecipanti che
concorrono per più lotti calcolano la contribuzione in ragione del
singolo lotto per cui presentano l’offerta. |
|
|
D12.
Quale è la procedura per ottenere il rimborso dell’importo versato
ma non dovuto? |
|
|
R12.
La richiesta motivata per la restituzione della
contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti,
nonchè dalla stazione appaltante, all'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse
finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia
del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere
indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale
accreditare il rimborso. |
|
|
D13. La
Stazione Appaltante ha pubblicato un bando in data antecedente al 1°
febbraio 2007. La lettera di invito è stata inviata in data
successiva. In questo caso è previsto il contributo a carico della
Stazione Appaltante? Ed a carico delle imprese
partecipanti? |
|
|
R13.
Se il bando si riferisce a servizi o forniture, visto che
la deliberazione 10 gennaio 2007 entra in vigore il 1° febbraio 2007
e produce effetti da quella data, non è dovuto alcun contributo né
da parte della stazione appaltante né da parte delle imprese
partecipanti alla gara. Se il bando riguarda l'esecuzione di lavori
pubblici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 26 gennaio 2006,
pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006. |
|
|
D14. E’
possibile ammettere quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento del
contributo da parte delle imprese l’autocertificazione e la copia
del bollettino di pagamento e del documento di
riconoscimento? |
|
|
R14.
E’ possibile ammettere tale forma di dimostrazione di
pagamento, fermo restando la facoltà da parte della Commissione di
gara di prendere visione dell’originale del versamento: è, comunque,
opportuno che le stazioni appaltanti nel bando di gara o nelle
lettere di invito, oltre a richiamare l’obbligo di provvedere al
versamento, pena l’esclusione dalla gara, chiariscano le modalità
attraverso le quali le imprese debbano dimostrare di aver provveduto
al pagamento del contributo. |
|
|
D15. Che
cosa avviene del contributo in caso di annullamento della gara o di
gara deserta e successiva nuova gara o successivo affidamento dei
lavori? |
|
|
R15.
Il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga
avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro
pubblico ovvero all’acquisizione di beni e servizi,
indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. |
|
|
D16. Che
cosa avviene del contributo in caso di annullamento del
bando? |
|
|
R16.
Per la S.A., non è ammesso rimborso; il contributo deve
essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata
alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni
e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
Per le Imprese può essere ammesso il rimborso; per esse il
versamento è condizione per essere ammesse a presentare l’offerta:
annullato il bando, viene meno il presupposto del versamento del
contributo. Per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta,
246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e
l’avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso
devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul
quale accreditare il rimborso. |
|
|
D17. Che
cosa avviene del contributo in caso di annullamento della
gara? |
|
|
R17.
Per la S.A. non è ammesso rimborso: il contributo deve
essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata
alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni
e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
Per le Imprese non è ammesso rimborso; il versamento è condizione
per essere ammesse a presentare l’offerta. |
|
|
D18. Che
cosa avviene del contributo in caso di gara
deserta? |
|
|
R18.
Per le S.A. non è ammesso rimborso: il contributo deve
essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata
alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisizione di beni
e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
Non si procede al rimborso all’Impresa che abbia partecipato alla
gara e non sia risultata aggiudicataria. |
|
|
D19. E’
ammesso rimborso per un pagamento superiore ? |
|
|
R19.
E’ previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che
per le imprese; per ottenere il rimborso è necessario presentare
domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di
Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento
effettuato e del bando di gara (o di lettera di invito) |
|
|
D20. E’
ammesso rimborso per un pagamento effettuato per errore due
volte? |
|
|
R20.
E’ previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che
per le imprese; per ottenere il rimborso è necessario presentare
domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di
Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento
effettuato e del bando di gara (o di lettera di invito) |
|
|
D21. E’
ammessa per le imprese l’integrazione nell’importo del versamento
successivamente all’invio dell’offerta ? |
|
|
R21.
Non è ammessa integrazione; l’impresa che abbia eseguito un
versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara, né
ha diritto a rimborso. |
|
|
D22. E’
ammessa l’integrazione nell’importo del versamento successivamente
all’apertura delle buste? |
|
|
R22.
Non è ammessa integrazione; l’impresa che abbia eseguito un
versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara, né
ha diritto a rimborso. |
|
|
D23. E’
ancora possibile eseguire il versamento sul c/c 871012?
|
|
|
R23.
Dall’entrata in vigore della deliberazione 10 gennaio 2007
non sarà più possibile eseguire il versamento sul c/c 871012,
occorre utilizzare esclusivamente il c/c 73582561 intestato a
“AUT.CONTR.PUBB.” |
|
|
D24. Che
cosa avviene del contributo in caso di mancata partecipazione alla
gara? |
|
|
R24.
Non si dà luogo al rimborso della contribuzione alle
imprese che decidono di non partecipare alla gara. |
|
|
D25. Le
SOA possono eseguire il versamento del contributo successivamente al
termine previsto dall’art. 3, comma 3, della deliberazione 10
gennaio 2007? possono rateizzare il pagamento dell’importo
dovuto? |
|
|
R25.
Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del
contributo utilizzando il modello fac-simile
di richiesta. |
|
|
D26.
Come ci si deve comportare per le procedure relative ad esecuzione
di lavori da avviare entro il 31 gennaio 2007? |
|
|
R26.
Per le procedure relative ad esecuzione di lavori pubblici
avviate entro il 31 gennaio 2007 si continuano ad applicare le
disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità
del 26 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio
2006. |
|
|
D27. Ai
fini dell’individuazione della soglia va tenuto conto
dell’IVA? |
|
|
R27.
No. L’importo a base di gara è sempre da intendersi al
netto dell’IVA. |
|
|
|
|