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Esenzione dagli obblighi di prevenzione incendi per i distributori di carburante agricolo fino a 6 metri cubi
La legge 11 agosto 2014 n. 116 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20/8/2014) ha stabilito (vedasi Allegato - Articolo 1-bis) che "Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore,...(omissis)..., non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".
Questa semplificazione vale anche in Provincia di Bolzano e supera quindi (per il solo settore agricolo) la soglia di attività soggetta a controllo di prevenzione incendi di 5 m³ come stabilita dal Decreto del Presidente della Provincia 26/3/93 n. 20.MB