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Modifica alla normativa per edifici di civile abitazione
E’ stato pubblicato sulla GU del 05/02/2019, il Decreto del Ministero dell’Interno recante: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“.
Le disposizioni contenute nell’Allegato 1 del decreto si applicano:
– agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
– agli edifici esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto. Tali interventi devono comportare la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Due sono i punti salienti della nuova normativa: le facciate degli edifici e il piano per la gestione della sicurezza antincendio.
In apposite tabelle sono schematizzate le misure gestionali da adottarsi in funzione dei livelli di prestazione determinati in base all’altezza dell’edificio. Per ciascun livello di prestazione, vengono definiti compiti e funzioni relativi ai soggetti coinvolti ed alle azioni previste.
Il decreto entra in vigore il 7 maggio 2019.
L’adeguamento alla norma (di cui all’Allegato) per gli edifici esistenti, deve avvenire nei seguenti termini:
- entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.
Il testo coordinato comprensivo del DM 25/02/2019 è allegato
IB