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Spiegazioni in merito alle novità per l’installazione e la conduzione degli impianti termici nonché piccoli distributori

La Ripartizione Protezione antincendi e civile ha emesso una circolare esplicativa sul Decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 9 settembre 2013, che ha modificato il regolamento di attuazione (n. 20 del 1993) della Legge Provinciale 16 giugno 1992, n. 18 e che è entrato in vigore il giorno 1° ottobre 2013.

serbatoio

Spiega il direttore di Ripartizione Hanspeter Staffler: "Si tratta di una modifica importante per molti proprietari di caldaie unifamiliari a gasolio e per chi dispone (soprattutto in ambiente agricolo) di piccoli distributori di gasolio per autotrazione, in quanto per essi è stata innalzata la soglia di attività soggetta a controllo di prevenzione incendi a 5 metri cubi." Significa che per depositi o piccoli distributori di gasolio con serbatoio con capacità al di sotto di tale soglia non sono richiesti progetto e collaudo antincendio. Il direttore dell'ufficio Prevenzione incendi Marco Becarelli specifica: "Affinché le installazioni vengano comunque eseguite a regola d'arte la circolare (www.provinz.bz.it/zivilschutz/audio/Circolare_Nr._1-2013(1).pdf) illustra, quali sono i criteri tecnici da rispettare e come deve essere fatta la specifica dichiarazione di posa in opera a regola d'arte, a cura della ditta installatrice."

IH

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