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Meno impegni per piccoli depositi e distributori di gasolio
Il decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 1993 concernente il "Regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici" é stato modificato
Marco Becarelli, direttore dell'ufficio provinciale per la prevenzione incendi informa, che "con una nuova disposizione provinciale la soglia di attività soggetta a controllo di prevenzione incendi per depositi di gasolio e per distributori di gasolio per autotrazione, è stata innalzata a 5 metri cubi." Significa che per depositi di gasolio per riscaldamento ma anche per distributori di gasolio con serbatoio fino a tale dimensione non è più richiesto né progetto né collaudo di prevenzione incendi. "Tali installazioni devono comunque essere effettuate a regola d'arte e di ciò farà fede la relativa dichiarazione di conformità scritta, redatta da una ditta specializzata. È inoltre necessario che la/il titolare si preoccupi della regolare manutenzione dell'impianto" precisa Hanspeter Staffler, capo della ripartizione protezione antincendi e civile. Le nuove norme inserite nel Decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 1993 sono state pubblicate il 17 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 e modificano sotto alcuni importanti aspetti il regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 16 giugno 1992, n. 18 sulle Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici. Il regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione ed entro tale data sarà diffusa da parte della Ripartizione protezione antincendio e civile una circolare esplicativa.IH