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Addetti antincendio sui luoghi di lavoro: novità dal prossimo autunno

A partire dal prossimo autunno sono previste delle novità importanti per la formazione degli addetti antincendio sui luoghi di lavoro., tra queste, anche corsi di aggiornamento tecnico.

Il decreto riguardante gli addetti antincendio sui luoghi di lavoro entrerà in vigore il 4 ottobre 2022. Oltre all’attività formativa già obbligatoria, proporzionata a seconda del livello di rischio dell’attività in cui si lavora (corsi rispettivamente di 4, 8 e 16 ore), per la prima volta viene reso obbligatorio un corso di aggiornamento con verifica di apprendimento anch’esso proporzionato per il livello di rischio, da svolgersi ogni 5 anni.

In particolare, tutti i datori di lavoro che hanno nominato gli addetti antincendio devono prestare attenzione alla data di frequenza dei corsi di formazione effettuati dagli addetti designati e, se tale data risulta antecedente a 5 anni, bisogna provvedere a iscriverli ai relativi corsi di aggiornamento entro il 4 ottobre 2023.

Nel medesimo decreto è stato inoltre aggiornato l’elenco dei luoghi di lavoro per cui è necessario per gli addetti che vi lavorano ottenere non solo l’attestato di frequenza ma la cosiddetta “idoneità tecnica” che consiste nel superamento di un esame con una prova tecnica e il rilascio della relativa attestazione da parte dei Vigili del fuoco.

Fra i luoghi di lavoro che necessitano di addetti antincendio muniti di idoneità tecnica vi sono:

  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2,
  • negozi con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2,
  • alberghi con oltre 100 posti letto,
  • campeggi e villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone,
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale e case di riposo per anziani,
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti,
  • uffici con oltre 500 persone presenti,
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti,
  • edifici sottoposti a tutela ed aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2,
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo oppure dove si impiegano esplosivi ed
  • impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti.

Il decreto identifica inoltre i luoghi di lavoro in cui vige l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre un piano di emergenza tenendo conto non solo dei lavoratori, ma anche delle persone presenti. Il piano di emergenza dovrà includere anche procedure per favorire l’evacuazione sicura delle persone con disabilità.

IB