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Modifica alle norme di prevenzione incendi
È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 che introduce con decorrenza 21 ottobre 2019 importanti modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi)
Le modifiche introdotte prevedono l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Con il nuovo decreto è stato ampliato il campo di applicazione del codice ed è stato reso obbligatorio per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi" o del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 finora molto utilizzato per tali attività.
Di seguito elenchiamo le attività elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 a cui si applica il Codice:
Attività n. |
Descrizione. |
9 |
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti. |
14 |
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili. |
19 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici. |
20 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici. |
21 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. |
22 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno. |
23 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo. |
24 |
Stabilimenti, impianti e depositi per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; di zolfo. |
25 |
Fabbriche e depositi di fiammiferi. |
26 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio. |
27 |
Mulini e depositi per cereali ed altre macinazioni. |
28 |
Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato. |
29 |
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè. |
30 |
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero. |
31 |
Pastifici e/o riserie. |
32 |
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione. |
33 |
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere. |
34 |
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta. |
35 |
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche. |
36 |
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini. |
37 |
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito. |
38 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini. |
39 |
Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici. |
40 |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero. |
42 |
Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi. |
43 |
Stabilimenti, impianti e depositi per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma. |
44 |
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche. |
45 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili. |
46 |
Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati. |
47 |
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati. |
50 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile e accumulatori elettrici e simili. |
51 |
Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli. Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria. |
52 |
Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali. |
53 |
Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, |
54 |
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo |
56 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili. |
57 |
Cementifici. |
63 |
Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini. |
64 |
Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati. |
66 |
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, campeggi e rifugi alpini. |
67 |
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie. |
69 |
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. |
70 |
Locali adibiti a depositi. |
71 |
Uffici. |
73 |
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. |
75 |
Autorimesse pubbliche e private. |
76 |
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari. |
Le attività sono state volutamente elencate senza il loro valore di soglia in quanto il codice costituisce il riferimento anche per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I al DPR 151/11, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I). Semplicemente quando un’attività ricade sopra le soglie indicate dal DPR 151/11 deve essere attivata la procedura di cui alla Legge Provinciale 16 giugno 1992, n. 18, al di sotto no, ma la progettazione segue sempre lo stesso approccio.
Si fa presente che l’introduzione di questo decreto per tutte le attività sopra elencate abroga tutti i decreti ministeriali di tipo orizzontale quali: i termini e definizioni generali (DM 30/11/1983), i decreti relativi alla reazione al fuoco (DM 31/3/2003 e DM 15/3/2005), alla resistenza al fuoco (DM 16/2/2007 e 9/3/2007), ai vani degli ascensori (DM 15/9/2005), alla manutenzione delle porte (DM 3/11/2004) e agli impianti (DM 20/12/2012).
Per le attività n. 66 tranne che per rifugi alpini e campeggi, n. 67 tranne che per asili nido, n. 69 con limitazione alle attività commerciali in cui è prevista esposizione e vendita di beni, n. 71 e n. 75 con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e di ricoveri di natanti e aeromobili è possibile ancora progettare con le regole tecniche verticali prescrittive.
Si fa presente che il Codice diventa l’unico riferimento normativo per fiere ed esposizioni fieristiche e per l’attività n. 73.
L’attività 72 (edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività soggetta a controllo) non è compresa nel campo di applicazione del Codice in quanto è in fase di emissione una regola tecnica verticale dedicata.
Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.
Tipo di attività |
Nuova attività |
Modifiche o ampliamenti di attività esistenti |
||
attività soggetta |
senza RTV |
SOLO CODICE |
CODICE |
|
se il CODICE non è compatibile con l'esistente |
RTV prescrittive e criteri generali |
|||
applicazione codice all'intera attività |
||||
con RTV |
CODICE |
|||
RTV prescrittive |
||||
attività non soggetta |
CODICE come riferimento al posto dei criteri generali |
IB