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Deroga da una regola tecnica

Vi sono casi in cui la richiesta di deroga non riguarda uno o più punti di una determinata regola tecnica, bensì l’utilizzo integrale di una regola tecnica in luogo di quella che andrebbe applicata in quanto prevalente per motivi di ordinamento legislativo.

Questi casi riguardano:

  • Edilizia scolastica: impiego del codice di prevenzione incendi oppure del DM 26/8/1992 in luogo del DPP 23/2/09, n. 10.
  • Esercizi ricettivi (alberghi, residence e simili): impiego del codice di prevenzione incendi oppure del DM 9/4/94 in luogo del DPGP 13/6/1989, n. 11.
  • Locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento: impiego del DM 19/8/96 (locali di pubblico spettacolo e trattenimento) o DM 18/3/96 (impianti sportivi) o DM 18/5/07 (spettacoli viaggianti) in luogo del DPP 27/1/17, n.1.

In questi casi non ha senso chiedere una valutazione del rischio dovuto al mancato rispetto di una regola tecnica, perché il rispetto integrale di quella scelta in alternativa è da considerarsi equivalente al rispetto della norma legalmente prevalente.

Per questo motivo, e purché nel caso dell’impiego del codice di prevenzione incendi si adottino esclusivamente soluzioni conformi, cioè quelle previste dal codice stesso, la concessione della deroga è automatica.

In pratica, non occorre allegare alla richiesta di deroga il progetto di prevenzione incendi, sulla cui regolarità rimane responsabile il professionista che lo ha redatto. L’Ufficio prevenzione Incendi ha facoltà di effettuare in ogni caso controlli a campione in qualunque momento anche su questo genere di progetti.

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