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Una nuova attività soggetta a controllo di prevenzione incendi, la n. 73
Nel DPR 151 del 2011 al numero 73 (di attualmente 80 attività soggette a controllo) è stata introdotta una nuova attività soggetta a controllo. Si riferisce a edifici esistenti e nuovi in cui vengono svolte diverse attività. Se a titolo di esempio sono collocate aziende artigianali e del settore terziario trova applicazione la nuova disciplina.
Nel DPR 151 del 2011 al numero 73 (di attualmente 80 attività soggette a controllo) è stata introdotta una nuova attività soggetta a controllo. Si riferisce a edifici esistenti e nuovi in cui vengono svolte diverse attività. Se a titolo di esempio sono collocate aziende artigianali e del settore terziario trova applicazione la nuova disciplina.
Definizione: "Edifici o complessi edilizi a uso terziario o industriale, caratterizzati da promiscuità strutturale o dei sistemi delle vie di esodo o da promiscuità impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità."
Con l'introduzione di questa attività soggetta a controllo si vuole ottenere un coordinamento dei provvedimenti relativi alla sicurezza:
- La centralizzazione degli allarmi;
- La gestione delle procedure ed azioni di emergenza;
- La condivisione di un unico piano di gestione ed organizzazione della sicurezza;
- La verifica complessiva del sistema delle vie di esodo.
Locali di pubblico spettacolo e grandi magazzini (intesi come negozi) se realizzati in edifici misti, escludono la possibilità di ospitare in quegli stessi edifici numerose altre attività, come previsto dalle norme specifiche.
IH