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Organizzazioni ed enti

Promotori dei servizi volontari sono organizzazioni ed enti privati o pubblici in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere scopi di lucro;

b) avere finalità istituzionali rientranti in uno dei settori di cui all'articolo 4, comma 2 della LP 19/2012;

c) disporre di capacità organizzativa e possibilità di impiego proporzionate ai progetti o alle attività previste;

d) svolgere un'attività continuativa da almeno tre anni;

e) avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l'attività in ambito provinciale.

Organizzazioni ed enti che perseguono in modo prevalente o esclusivo interessi economici, politici o religiosi non possono avvalersi di volontari e volontarie. 

Banca dati
Le organizzazioni o enti, i quali cercano un volontario o una volontaria del servizio sociale possono presentare i propri interventi  nella banca dati della Provincia di Bolzano. La relativa domanda di iscrizione si trova nella sezione modulistica.
L’iscrizione in questa banca dati non è obbligatoria e non garantisce l’approvazione dell’impiego da parte dell'amministrazione provinciale. Questa banca dati ha lo scopo di assicurare un rapido orientamento ed un’ampia scelta ai cittadini, in merito alle offerte, nonché di favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra organizzazioni ed aspirante volontario o volontaria in servizio sociale. Non è prevista nessuna scadenza per la pubblicazione nella banca dati della Provincia di Bolzano.

Domanda
Il promotore, che intende impiegare volontari e volontarie nel servizio sociale, deve presentare la relativa domanda all'Ufficio Affari di gabinetto entro i termini del 28 febbraio e del 31 luglio. La domanda è redatta sui moduli predisposti dall'Ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresenante del promotore e dal/dalla volontario/a.
Nel caso di proroga del servizio il promotore presenta all'Ufficio l'eventuale proroga almeno 45 giorni prima della scadenza della convenzione. L'Ufficio concede la proroga nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel limite massimo di 32 mesi.

Assicurazione
Ai volontari/alle volontarie del servizio sociale sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico del promotore, per il quale i volontari/le volontarie prestano servizio. Tale polizza assicurativa va esibita all’Ufficio entro dieci giorni dall’inizio del servizio. Tale esibizione costituisce presupposto per la liquidazione del rimborso spese.

Rimborso spese

I volontari e le volontarie ricevono un rimborso spese mensile, che viene anticipato dal promotore. Ogni tre mesi la Provincia liquida al promotore gli importi da questo anticipato, previa dichiarazione del promotore stesso sull'effettiva esecuzione della prestazione.

Ai sensi dell’articolo 34 del regolamento di attuazione (DPP del 7 maggio 2014, n. 16) l’Amministrazione pubblica può effettuare controlli ed ispezioni presso i promotori.
Le organizzazioni e gli enti devono comunicare all’Ufficio Affari di gabinetto, Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1 (n. tel. 0471/412130/31, indirizzo e-mail: kabinett@provinz.bz.it), entro 60 giorni, ogni modifica riguardante lo statuto, la sede, la legale rappresentanza nonché l’eventuale scioglimento o cessazione dell’attività dell’ organizzazione o ente.

 

(Ultimo aggiornamento: 27/07/2018)


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