Informazioni alle imprese della filiera alimentare

Uso alimentare della canapa

Cannabis sativa L. come alimento e livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC)

Notifica di inizio attività per imprese alimentari

Gli operatori del settore alimentare (OSA) devono notificare all’autorità designata ogni unità operativa (“stabilimento”) in cui effettuano l’attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti.
L’OSA notifica all'autorità designata anche ogni cambiamento significativo o la cessazione dell’attività.
La notifica viene fatta nell’ambito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), utilizzando lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che la trasmette in modalità telematica ai competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Riferimenti normativi:
La notifica è prevista dal paragrafo 2 dell’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004. Tutte le indicazioni operative per la registrazione degli operatori del settore alimentare e la modulistica standardizzata sono contenute nella Deliberazione della Giunta provinciale del 10 marzo 2020, n. 170

Attenzione: Dal 1° gennaio 2022 la tariffa dovuta per la registrazione degli operatori è stata ridotta a 20,00 €.

 

Ulteriori specificazioni sulla registrazione delle imprese alimentari si trovano nella circolare informativa del 30 aprile 2020:

 

Accedi direttamente allo sportello SUAP della Provincia di Bolzano

Riconoscimento comunitario

I seguenti operatori del settore alimentare, prima di iniziare l’attività produttiva devono ottenere un riconoscimento formale da parte dell’autorità sanitaria competente (Provincia autonoma di Bolzano) ai sensi del paragrafo 3, articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004:

  1. stabilimenti che producono, commercializzano o detengono in deposito additivi, aromi e/o enzimi
  2. stabilimenti che producono o confezionano integratori alimentari, di alimenti addizionati di vitamine e minerali e alimenti per gruppi specifici di popolazione (Food for Specific Groups)
  3. stabilimenti che producono germogli alimentari

La Delibera della Giunta provinciale n. 254 del 18/02/2013 definisce la relativa procedura di autorizzazione in forma di riconoscimento.

Il riconoscimento degli stabilimenti che producono alimenti di origine non animale, è di competenza dell’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica. Per richiedere il riconoscimento, seleziona il rispettivo servizio nei box sottostanti.

Per il riconoscimento di stabilimenti che producono germogli alimentari, preghiamo di richiedere i relativi moduli direttamente all'Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica, n° di telefono 0471 418177, e-mail mattia.loesche@provincia.bz.it. oppure 0471 418175, e-mail felice.sansonetti@provincia.bz.it.

Il riconoscimento comunitario degli stabilimenti per alimenti di origine animale (Regolamento (CE) 853/2004 e s.m.i.) è di competenza  del Servizio Veterinario provinciale ed è regolato dal Decreto del Direttore del Servizio Veterinario provinciale n. 26324/2018 del 18 dicembre 2018, per cui si rimanda alla circolare n. 13/2018.

Riconoscimento di stabilimenti per alimenti di origine animale


Laboratori per l'autocontrollo alimentare

I laboratori esterni che eseguono analisi di autocontrollo delle imprese alimentari devono essere iscritti in appositi registri predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Per consultare il registro dei laboratori per l'autocontrollo alimentare della Provincia autonoma di Bolzano:

 

Per  l'iscrizione al registro dei laboratori per l'autocontrollo alimentare della Provincia autonoma di Bolzano, seleziona il servizio nel box sottostante:

Riferimenti normativi

Dal 2002 l’Unione Europea ha messo ordine nella normativa sull’igiene alimentare.

Quadro dei regolamenti europei chiave, che comprende anche il cosiddetto pacchetto igiene:

  • Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002   che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
  • Regolamento (CE) 852/2004   del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene alimentare;
  • Regolamento (CE) 853/2004   del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con disposizioni specifiche sull’igiene degli alimenti di origine animale;
  • Regolamento (UE) 2017/625   del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali;