Assistenza farmaceutica e farmacie - Payback

Ditte paganti - payback 2015-2018

- Decreto 637-2024 determinazione del fatturato delle ditte che hanno fornito dispositivi medici all’Azienda Sanitaria nel 2020-2021.

- Decreto 543-2024 payback pagamenti

- Decreto 24616-2023 determinazione del fatturato delle ditte che hanno fornito dispositivi medici all’Azienda Sanitaria nel 2019.

- Decreto 23638-2023 payback pagamenti

Vai al Decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023, nella versione vigente, che prevede il rinvio del termine di pagamento degli importi del payback relativo agli anni 2015-2018 nella misura ridotta del 48%  dell’importo del payback dovuto al 30.11.2023.

- Decreto 13865-2023 payback pagamenti

AVVISO a ditte fornitrici di dispositivi medici - payback

Con decreto-legge n. 98 del 28 luglio 2023 il termine per il pagamento degli importi del payback relativo agli anni 2015-2018 nella misura ridotta del 48%  dell’importo del payback dovuto è stato rinviato al 30.10.2023.

Vai al Decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023, nella versione vigente, che prevede il rinvio del termine di pagamento degli importi del payback relativo agli anni 2015-2018 nella misura ridotta del 48%  dell’importo del payback dovuto al 31.07.2023.

Il DECRETO n. 10686-2023 recepisce il decreto lege n. 34 del 30 Marzo 2023.

Vai al Decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 che prevede il rinvio del termine di pagamento degli importi del payback relativo agli anni 2015-2018 al 30.06.2023 nonché una riduzione degli importi dovuti dalle ditte fornitrici che rinunciano al ricorso nei confronti dello Stato e delle Regioni e pagano entro il termine stabilito dallo stesso decreto. In questo caso le ditte sono tenute al pagamento del 48% dell’importo del payback dovuto.

Vai al DECRETO n. 545-2023 rinvio del termine di pagamento del payback al 30.04.2023.

Vai al DECRETO n. 24408-2022 sugli importi payback per dispositivi medici.

Sono stati quantificati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter del Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, e dei conseguenti provvedimenti (Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022).

Modalità per il versamento 

Il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici dei dispositivi medici deve essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del documento, cioè entro il 13 gennaio 2023.

Gli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici dovranno essere versati utilizzando la piattaforma pagoPA della Provincia autonoma di Bolzano - ePays (https://it.epays.it/) scegliendo:

  • la sezione “Pagamenti OnLine pagoPA”,
  • l’Ente “Provincia Autonoma di Bolzano”,
  • il servizio “Pay-back dispositivi medici”,
  • compilando i campi presenti nella maschera,
  • indicando la causale “Dispositivi medici anni XY e la partita IVA”. 

Vai alla comunicazione di avvio del procedimento.

 

Test antigenici presso le farmacie e i medici di medicina generale

Vai alle farmacie di turno.

Le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Per ottenere detrazioni fiscali sull'acquisto di un medicinale, al momento dell'acquisto va esibita la tessera sanitaria, che permette al farmacista a rilasciare uno scontrino che indichi il nome e la natura ("farmaco" o "medicinale") del medicinale, la quantità di confezioni acquistate e il codice fiscale dell’assistito. Soltanto scontrini contenenti tali informazioni sono utili ai fini della detrazione fiscale.

Leggere attentamente il foglietto illustrativo

Il foglio illustrativo è un documento di estrema importanza che contiene tutto ciò che il paziente deve sapere: caratteristiche farmacologiche, indicazioni terapeutiche, dosaggi, effetti tossici, avvertenze speciali, controindicazioni, appropriate precauzioni d’uso, interazioni con altri medicinali (ad es. con alcool, tabacco, alimenti) che possono influire sull’azione del medicinale, istruzioni per un uso corretto nonché modo e frequenza di somministrazione.
Nella Provincia di Bolzano i fogli illustrativi devono essere bilingui. Quelli in lingua tedesca non si trovano nella confezione del medicinale ma, dietro richiesta, devono essere stampati appositamente e contestualmente alla dispensazione del medicinale.

L’assistenza farmaceutica consiste nell’erogazione di medicinali a carico del Servizio sanitario pubblico. Ciò avviene sul territorio tramite le farmacie aperte al pubblico ed in ambito ospedaliero tramite le farmacie ospedaliere.

Non tutti i farmaci vengono rimborsati dal Servizio sanitario pubblico, ciò che è rilevante ai fini del rimborso è la classificazione dei medicinali, che spetta all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):

Classificazioni

Medicinali di classe A:
gratuiti per il cittadino farmaci ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, utilizzati per patologie gravi acute o croniche. Questi sono interamente rimborsabili dal Servizio Sanitario con eventuale corresponsione, da parte dell’assistito, di una compartecipazione (ticket). Numerosi medicinali sono sottoposti a nota limitativa, vale a dire che la loro erogabilità a carico del SSN è subordinata alla presenza di determinate condizioni (p.es. particolari patologie) definite dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Medicinali di classe C:
a carico del cittadino farmaci che non sono considerati essenziali, utilizzati per patologie di lieve entità. Per questi farmaci il cittadino è tenuto a pagare l’intero prezzo del medicinale che è stabilito dalla ditta titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
Medicinali di classe C bis:
a carico del cittadino rientrano nei farmaci di automedicazione, cioè per la cura dei disturbi minori (p.es. raffreddore, tosse, stipsi) che il paziente è in grado di riconoscere in base alla propria esperienza e che possono essere risolti con una terapia di breve durata.
Medicinali di classe H:
gratuiti per il cittadino, se utilizzati o forniti dalle strutture sanitarie (ospedali)
Farmaci con e senza obbligo di prescrizione:
I primi - per evitare ogni forma di abuso o di cattivo utilizzo - possono essere acquistati solo con autorizzazione scritta (ricetta) da parte di un medico di medicina generale o di uno specialista. Appartengono a questa categoria i medicinali che possono presentare rischi qualora utilizzati senza il controllo del medico.
I farmaci senza obbligo di prescrizione sono tutti quei medicinali la cui vendita non è vincolata alla presentazione di una ricetta medica.

Modalità di prescrizione e dispensazione dei farmaci di uguale composizione

Prescrizione
  1. Il medico che curi una o un paziente per la prima volta per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia cronica:
    • Informa la o il paziente della presenza in commercio di farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, rilascio e dosaggio unitario uguale;
    • Indica nella ricetta la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco, accompagnato da altri elementi identificativi del medicinale come dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione;
    • Ha la facoltà di indicare uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione di un farmaco specifico si può riferire sia a un medicinale con nome commerciale di fantasia sia a un medicinale con denominazione generica costituita dalla denominazione del principio attivo, seguita dalla denominazione della o del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco;
    • Può aggiungere, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, all’indicazione dello specifico medicinale e del nome del principio attivo contenuto, la clausola di “non sostituibilità” accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione deve indicare le specifiche e documentate ragioni cliniche che rendono necessaria la somministrazione alla paziente o al paziente di quel determinato medicinale anziché di un altro a esso equivalente.
  2. Per la continuazione di terapie farmacologiche già in essere di patologie croniche e non croniche, il medico, in alternativa alla procedura di cui al punto (a):
    • Informa le o i pazienti dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale;
    • Indica nella ricetta la denominazione di uno specifico medicinale;
    • Può aggiungere, nei casi in cui sussistano specifiche e documentate motivazioni cliniche contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, alla prescrizione del farmaco, la clausola della “non sostituibilità”:

La prescrizione per la continuazione di terapie farmacologiche già in essere può essere fatta anche secondo quanto descritto al punto 1.
La prescrizione deve essere fatta secondo una delle due procedure. Una promiscuità delle due procedure non è ammessa.

Una ricetta che indica il principio attivo, il nome di un medicinale a base di tale principio attivo e la clausola della “non sostituibilità” non è conforme a legge se manca la motivazione per la “non sostituibilità”.

Dispensazione
  • Se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo, la o il farmacista informa la o il paziente e, salvo diversa espressa richiesta di questi ultimi, dispensa il medicinale avente il prezzo più basso fra quelli a base del principio attivo indicato dal medico. Nel caso in cui più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, la o il farmacista tiene conto dell’eventuale preferenza della o del paziente.
  • Se nella prescrizione è indicata la denominazione di uno specifico medicinale, la o il farmacista informa la o il paziente e fornisce il medicinale indicato nella ricetta, quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso e fatta salva l’eventuale espressa richiesta della o del paziente; in caso di esistenza in commercio di medicinali di uguale composizione a minor prezzo rispetto al medicinale prescritto, la o il farmacista fornisce il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva l’eventuale richiesta della o del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico.
  • Qualora il medico abbia apposto sulla ricetta l’indicazione della non sostituibilità del farmaco, la o il farmacista dispensa il medicinale prescritto.
  • Eventuali differenze tra prezzo di rimborso e prezzo di vendita sono a carico delle assistite e degli assistiti.

Guida alla prescrizione dei farmaci con piano terapeutico

QUI si trova l’elenco aggiornato in formato excel dei centri provinciali autorizzati alla formulazione di diagnosi e piano terapeutico. Nell’elenco sono indicati le specialità medicinali, il principio attivo, l’eventuale nota AIFA, la disciplina medica e il modello della scheda prevista (piano terapeutico standard, piano terapeutico su template AIFA o piano terapeutico web based), la durata massima del piano terapeutico e il tipo di ricetta.

Definizione di Piano Terapeutico

Il piano terapeutico è uno strumento che è stato introdotto dalla Commissione unica del farmaco CUF, oggi Agenzia Italiana del Farmaco AIFA, e serve per garantire alla e al paziente un uso appropriato di alcuni farmaci.

L’AIFA ha stabilito che il medico di Medicina Generale può prescrivere alcuni farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) solo sulla base di Diagnosi e Piano Terapeutico formulati da Centri specialistici individuati dalle Regioni o dalle Provincie Autonome. In questo modo viene evitato alla o al paziente nel territorio il ricorso ripetuto al Centro Specialistico per ottenere la prescrizione del farmaco. Il piano serve inoltre per garantire l’appropriatezza prescrittiva.

Tutti i piani terapeutici devono essere sottoposti a controlli da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per un uso razionale e consapevole del farmaco, ovvero il farmaco collocato in fascia A può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale solo se il medico specialista autorizzato ha redatto, nell’ambito della sua disciplina di specializzazione, il piano terapeutico per il farmaco in questione. Il piano terapeutico deve essere predisposto secondo i principi di appropriatezza e buon uso dei farmaci.

Per permettere all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige il controllo dell’appropriatezza prescrittiva, il piano terapeutico deve essere sempre compilato dal medico specialista autorizzato, anche se le prescrizioni del farmaco vengono poi effettuate sia dal medico specialista stesso che dal medico di medicina generale.

La stesura del piano terapeutico è prevista per i seguenti tre casi:

  1. patologie severe di pertinenza specialistica e a forte impatto economico: eritropoietine, fattori di crescita granulocitari, interferoni, ormoni per la crescita, ormoni per l’infertilità ecc.;
  2. molecole di recente immissione in commercio e/o sottoposte a monitoraggio delle sospette reazioni avverse e/o alto costo: nuovi antiepilettici, nuovi antiparkinsoniani, nuovi antitrombotici, nuovi cardiovascolari, nuove insuline ecc.;
  3. farmacovigilanza: segnalazioni di aumentata incidenza di reazioni avverse al farmaco.

Caratteristiche del piano terapeutico

  • Il piano terapeutico deve contenere i seguenti dati:
    1. le generalità della / del paziente: nome e cognome, data di nascita, sesso, codice fiscale, indirizzo, ASL di residenza;
    2. il nome del medico di Medicina Generale;
    3. la diagnosi della malattia, che deve corrispondere a quella prevista per la stesura del piano stesso;
    4. il farmaco prescritto, il dosaggio, le modalità ed i tempi di assunzione;
    5. la durata prevista per la terapia (periodo di validità): il piano terapeutico ha una validità limitata nel tempo e può avere, al massimo, la durata di dodici mesi dalla data del rilascio salvo diversa disposizione dell’AIFA. Il piano terapeutico va rinnovato al cambio della terapia e alla scadenza del precedente piano terapeutico.
    6. timbro e firma del medico specialista autorizzato.

Per alcuni principi attivi è stato introdotto il piano terapeutico template (specifico piano terapeutico predisposto dall’AIFA). Si tratta di uno specifico e strutturato modello di piano terapeutico che definisce con precisione le condizioni cliniche per le quali alcuni farmaci devono essere prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per alcuni principi attivi è stato introdotto il piano terapeutico AIFA web based (modello unico di piano terapeutico on line che definisce con precisione le condizioni cliniche per le quali alcuni farmaci devono essere prescritti a carico del S.S.N. L’accesso al sito è riservato ai centri specialistici autorizzati:

I piani terapeutici standard, i piani terapeutici su template AIFA e i piani terapeutici web based devono essere redatti dal medico specialista autorizzato in quattro copie, di cui la prima va conservata dal medico che lo redige, la seconda va inviata, a cura dell’assistita/assistito, al medico di medicina generale che ha in carico l’assistita / l’assistito, la terza copia va inviata, a cura del medico specialista che lo redige, al Servizio Farmaceutico dell’ASL di residenza dell’assistita / dell’assistito e l'eventuale quarta copia è riservata alla / al paziente.

Medici non appartenenti ai Centri autorizzati alla stesura del piano terapeutico per un determinato farmaco non possono effettuare la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche se specialisti in quella disciplina.

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige effettua verifiche mirate delle prescrizioni dei farmaci soggetti a piano terapeutico.

Validità Territoriale del Piano Terapeutico

Il piano terapeutico ha validità su tutto il territorio nazionale.

I Piani Terapeutici compilati dai medici specialisti dell’ASL che temporaneamente ha in cura l’assistita / l’assistito vanno inviati a cura dello stesso centro prescrittore al Servizio Farmaceutico dell’ASL di residenza dell’assistita / dell’assistito.