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Servizi e forniture di particolare importanza – nuove distinzioni in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs n. 209/2024
Si comunica che il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l’art. 32 dell’ Allegato II.14 al Codice in relazione ai casi in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto debba essere un soggetto diverso dal RUP.
Vengono infatti ora considerati di particolare importanza sia tutti i servizi e tutte le forniture di importo superiore ad € 500.000, sia, indipendentemente dall’importo, le forniture e i servizi che richiedano interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedano l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e le prestazioni che, per ragioni concernenti l’organizzazione interne della Stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Solo per quanto riguarda i servizi, è rimasto immutato l’elenco di cui al co. 2 dell’art. 32, il cui riconoscimento come servizi di particolare importanza è ora facoltativo e non più obbligatorio.
Per una più facile comprensione si allega il testo di legge con evidenza delle modifiche.
SV