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Proroghe e sospensioni nell'ambito delle procedure e dei procedimenti in materia di pubbliche commesse
In data 7 aprile 2020, la Giunta provinciale, con la delibera n. 236, ha inteso regolamentare specificamente la materia dei termini procedurali e procedimentali nel settore della contrattualistica pubblica.
Il contenuto saliente del documento licenziato può essere così sintetizzato:
- si stabilisce che non opera alcuna tipologia di sospensione automatica in ordine al termine perentorio di presentazione delle offerte, dovendosi, in relazione al caso concreto ed anche sulla base delle richieste degli operatori economici interessati, concedere una congrua proroga all'originario termine perentorio;
- lo stesso vale per i termini procedimentali volti all'adozione di provvedimenti ad efficacia esterna, che potranno essere motivatamente prorogati in caso di esigenze imperative dettate da motivi organizzativi che coinvolgano direttamente la stazione appaltante;
- laddove siano spirati i termini perentori che sanciscano conseguenze negative nei confronti degli operatori economici, è possibile, purché si dia la prova dell'impossibilità oggettiva circa l'osservanza del termine originario, assegnare un nuovo e congruo termine;
- il termine c.d. di "stand still" non è oggetto di sospensione automatica e le stazioni appaltanti possono, qualora ne ricorrano i relativi e tassativi presupposti, optare per la consegna in via d'urgenza;
- si invitano, infine, le stazioni appaltanti a strutturare le procedure di gara evitando, per quanto possibile, di onerare gli operatori economici interessati alla partecipazione di adempimenti che appaiano incompatibili con le restrizioni imposte dalla situazione emergenziale in atto.
SV