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Pubblicata la nuova legge provinciale n. 3/2019 ("Semplificazioni negli appalti pubblici")
E’ stata pubblicata in data 11/07/2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28, supplemento n. 3, la legge n. 3 del 9 luglio 2019 riguardante le "Semplificazioni negli appalti pubblici".
Suddetta legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Qui di seguito vengono illustrate le principali novità:
Art. 1: viene esteso l’ambito di applicazione della legge provinciale ai settori speciali e alle concessioni con riferimento sia alle disposizioni organizzative che agli obblighi di pubblicità.
Art. 5: nel comma 2 dell`art. 8 della legge provinciale n. 16/2015, vengono soppresse le parole “e forniture” e “o della fornitura”, in quanto non sono pertinenti in riferimento alla progettazione;
Art. 6: cade la necessità di verifica e validazione per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro; viene così semplificata la procedura per le opere minori.
Art. 7: la modifica è intervenuta sul primo comma dell`articolo 17 legge provinciale n. 16/2015 chiarendo la portata della norma: all’espressione ”prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche” è stata sostituita quella maggiormente precisa di “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi”.
Art. 8: Con la modifica del comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 16/2015, nell’ambito dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi, è stato soppresso l’obbligo di valutare le referenze di servizi prestati oltre dieci anni prima in modo automatico con l’applicazione del coefficiente minore di 1.
Con la modifica del comma 6 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 16/2015, nell’ambito dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi, è stato specificato che le stazioni appaltanti hanno facoltà di limitare il numero di pagine della relazione tecnica illustrativa, fermo restando il limite massimo delle 10 pagine in formato A4 o 5 in formato A3.
Con la modifica del comma 7 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 16/2015, è stato sostituito un elenco di servizi con una definizione più generale ampliando così l’ambito di applicazione della norma a tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e ai servizi ad essi connessi.
Art. 9: in riferimento alle consultazioni preliminari di mercato, le parole “operatori economici” sono sostituite dalle parole “partecipanti al mercato”: vengono così ricomprese anche le associazioni di categoria e i portatori di interessi diffusi.
Art. 10: viene precisata la necessità di dare conto, nel primo atto della procedura e con adeguata motivazione, della sussistenza delle circostanze che consentono di optare per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Vengono inoltre fissati i criteri che devono ispirare le stazioni appaltanti nell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura. La verifica del possesso dei requisiti segue il criterio dell’importo del contratto affidato: ciò significa che la verifica va effettuata secondo le modalità prescritte per le procedure di valore corrispondente.
Art. 11: vengono ridefinite le varie soglie e il numero di operatori da invitare per affidamento diretto e proceduta negoziata.
In estrema sintesi: affidamento diretto per l'infra 40.000 euro; da 40.000 fino a (sotto) 150.000 affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici; per lavori di importo da 150.000 fino (sotto) a 500.000 procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici; per lavori da 500.000 fino al (sotto) 1 milione procedura negoziata con invito di 10 operatori economici; per lavori da 1 milione fino (sotto) i 2 milioni procedura negoziata con invito di almeno 12 operatori economici; per servizi e forniture (non per architettura ed ingegneria) da 150.000 e fino alla soglia europea procedura negoziata con almeno 5 inviti.
Art. 12: l’art. 23 bis della legge provinciale n. 17/1993 (differimento dei controlli soltanto in capo all’aggiudicatario) viene trasfuso nella legge provinciale n. 16/2015 (commi 2, 3 e 4 dell’art. 27). Al solo fine di semplificazione dei controlli, ma senza menomare la tutela dei lavori che rimane garantita, viene introdotta una ulteriore semplificazione: la stazione appaltante richiederà al solo aggiudicatario l’indicazione del costo della manodopera e del personale nonché gli oneri di sicurezza aziendale. Viene inoltre precisato il fatto che gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento.
Il comma 3 dell’articolo 12 legge provinciale n. 16/2015 esplicita le conseguenze di legge che derivano dalla mancata comprova dei requisiti di ordine generale e speciale: la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria.
Sempre il citato comma 3 precisa che in caso di esclusione dell’operatore economico esonerato dal presentare la garanzia provvisoria oppure legittimato a presentare una garanzia provvisoria per un importo ridotto, questi sarà comunque obbligato al pagamento di una somma il cui importo è specificato nell’articolo in commento.
Ancora il citato comma 3 specifica che sono ammissibili provvedimenti espulsivi in qualsiasi fase della procedura determinati da falsa dichiarazione dell’operatore economico o per mancata stipula del contratto imputabile all’operatore economico.
Altra importante novità è il fatto che i nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.
Art. 13: al fine di garantire la massima partecipazione dei concorrenti, il legislatore provinciale ha precisato la soccorribilità del vizio relativo alla omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica.
Art. 14: viene modificato l’art. 32 della legge provinciale n. 16/2015 introducendo ulteriori semplificazioni: ora si prevede che la presentazione delle domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione o delle domande di iscrizione ad Albi o Elenchi vale quale dichiarazione, da parte dell’operatore economico, del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Inoltre, viene introdotta un’altra notevole semplificazione amministrativa, in quanto per affidamenti fino ad un importo di 150.000 euro effettuati utilizzando gli strumenti elettronici, le stazioni appaltanti non saranno più tenute ad effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione; sarà l’ACP a occuparsene a livello centrale, controllando e a campione l’elenco telematico degli operatori economici ed il MEPAB.
In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti.
Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell’autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.
Diversa l’ipotesi in cui la stazione appaltante effettui affidamenti inferiori a 40.000 euro senza utilizzare gli strumenti elettronici: in questo caso effettuerà i controlli a campione solo sul 6 per cento degli affidamenti e potrà beneficiare delle semplificazioni procedurali che verranno determinate dalla Giunta provinciale con linea guida vincolante.
Art. 15: vengono introdotte delle semplificazioni con riferimento alla nomina della commissione di valutazione. In particolare, può non essere nominata la commissione di valutazione, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata su criteri esclusivamente tabellari.
Altra importante novità è l’eliminazione dell’obbligatorietà del sorteggio dei membri della commissione anche per le gare sopra soglia europea. Il RUP selezionerà comunque i membri della commissione nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali.
Art. 16: viene introdotta la facolta’ di derogare all’obbligo di rispettare i CAM per motivate ragioni tecniche o di mercato, che devono essere indicate in apposita relazione redatta dal RUP con il supporto del progettista o verificatore, ove presenti.
Art. 17: al fine di sgravare da oneri inutili gli operatori economici, viene precisato che per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro non è necessaria la garanzia per l’esecuzione del contratto.
Art. 18: nell’ottica della semplificazione amministrativa, viene introdotta la seguente novità: Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.
Altra importante novità in ottica semplificativa è la nuova previsione che limita l’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ai soli affidamenti di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea.
La legge provinciale 3/2019 ha riscritto il comma 3 dell’art. 49 della legge provinciale n. 16/2015, stabilendo che i pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto.
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Si presti attenzione infine alla seguente modifica dello Sblocca Cantieri non confermata in sede di conversione:
- non è stata confermata, in sede di conversione, l’abrogazione del divieto di subappalto all’impresa che ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto principale: pertanto rimane precluso il subappalto ad un soggetto che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
SV