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Trasmissione di varianti in corso d’opera ad A.N.AC. (segue la news del 07.07.2014)

Il decreto-legge n. 90/2014 è stato convertito, con modifiche, con legge n. 114/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.08.2014, in vigore dal 19.08.2014 (mentre il decreto-legge n. 90/2014 è in vigore dal 25.06.2014)

Ai sensi della novella legislativa ex art. 37 devono essere comunicate all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) solo le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere b), c), d), D.Lgs. n. 163/2006, relative ad appalti superiori alla soglia comunitaria (5,186 milioni di Euro) e di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto. Tali varianti devono essere trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. A tale scopo rimane invariato l'obbligo dell'invio delle schede all'Osservatorio provinciale contratti pubblici ma con il termine ridotto di 30 giorni (finora 60 giorni). In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, D.Lgs. 163/2006.

AW