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Qualificazione gare lavori pubblici (sostituisce la news del 07.01.2014)
Con una nota del 17.12.2013 avevamo comunicato che il D.P.R. 30 ottobre 2013 (pubblicato su G.U. n. 280 del 29.11.2013, in vigore dal 14.12.2013), nel recepire il parere del Consiglio di Stato espresso con la decisione n. 3014 del 26 giugno 2013, aveva annullato gli articoli 109, comma 2, 107, comma 2, e 85, comma 1, lett. b), n. 2) e 3) del D.P.R. n. 207/2010, con la conseguenza di abolire il sistema delle categorie obbligatorie e c.d. "superspecialistiche".
Successivamente, il 31 dicembre 2013 entrava in vigore il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2013). L'art. 3, comma 9, del decreto stabiliva che, nelle more dell'adozione di disposizioni regolamentari sostitutive e comunque non oltre il 30 settembre 2014, rimaneva in vigore la previgente disciplina riguardante le qualificazioni SIOS. Risultava, pertanto, nuovamente applicabile il regime concernente le categorie obbligatorie e c.d. "superspecialistiche" di cui agli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 non è stato convertito in legge e, pertanto, il sistema delle categorie obbligatorie e SIOS risulta, ad oggi, annullato.
Il D.L. 28.03.2014 n. 47, G.U. 28.03.2014 - Piano Casa per l'emergenza abitativa - in vigore dal 29.03.2014, all'art. 12 dispone che entro nove mesi debbano essere adottate nuove norme sostitutive della disciplina delle categorie c.d. SIOS ed obbligatorie. Nelle more di tale riforma, il medesimo articolo prevede altresì che vengano indicate, con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni, le categorie che, per la loro assoluta specificità, devono essere eseguite da parte dell'operatore economico in possesso della relativa qualifica.
La presente comunicazione sostituisce, in seguito al rapido mutamento normativo, quella pubblicata in data 07.02.2014.
I modelli della Stazione Unica Appaltante Lavori sono stati in tal senso aggiornati.
AW