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DISPOSIZIONI PARTICOLARI A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A CONTRASTARE LA GRAVE EMERGENZA SANITARIA

Con Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020 (pubblicate in GU Serie generale n. 48 del 26.02.2020) sono state introdotte deroghe specifiche alla disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture strettamente connessi ai seguenti interventi:

a)   all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute con le ordinanze indicate in premessa, alla disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all’invio di personale specializzato all’estero, all’acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, alla requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, nonché alla gestione degli stessi assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata;

b)   al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza ed all’adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l’art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

A livello procedurale viene previsto che la Protezione civile e relativi soggetti attuatori possano provvedere ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, come di seguito indicato:

a)   in deroga alla procedura di cui all’art. 36 del Dlgs 50/2016 anche senza previa consultazione di operatori economici (quindi con affidamenti diretti fino alla soglia UE anche senza consultare più operatori economici); 

b)  con riferimento alla procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera c) del Dlgs 50/2016 (procedura negoziata senza bando per importi sopra soglia UE) in deroga al comma 6 del medesimo art. 63 (che prevede appunto una negoziata tra almeno 5 operatori se esistenti ed idonei in tale numero;

c) effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7[1], del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3[2] e 9[3] del medesimo art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture.

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[1] Art. 163 comma 7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. L’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

[2] Art. 163 comma 3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

[3] Art. 163 comma 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

SV