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Indicazioni per le sospensioni temporanee e per le proroghe dettate dalla diffusione del virus COVID-19
In ragione della conclamata situazione emergenziale dettata dalla rapida propagazione del virus COVID-19, si rappresenta per coloro i quali svolgono la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dei lavori (DL) la possibilità, ove richiesto espressamente dalla controparte contrattuale, di concedere una sospensione temporanea dei lavori ovvero, laddove ritenuto maggiormente idoneo a preservare gli interessi delle parti, una mera proroga rispetto all'originario tempo utile contrattuale.
A sostegno di quanto affermato, si osserva che l'attuale condizione critica sembra concretizzare compiutamente i presupposti delineati dal Codice dei contratti pubblici in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto: infatti, l'art. 107, comma 1, richiede unicamente la sussistenza di "circostanze speciali e imprevedibili" volte a non consentire la prosecuzione dei lavori a regola d'arte; del pari, l'art. 107, comma 5, in punto di proroga del termine contrattuale, richiede che la causa che si pone a fondamento di essa (la proroga) non sia da imputare materialmente all'esecutore.
Nel caso di richiesta di sospensione (ovvero di proroga) dettata, a titolo esemplificativo, dalle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime necessarie alla completa esecuzione dell'opera, si invitano i soggetti citati (RUP e DL) a compiere un'adeguata verifica sulla documentazione prodotta dall'operatore economico a comprova e fondamento della richiesta medesima.
SV