News

Pubblicata la legge di conversione del c.d. “Sblocca Cantieri”

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17/6/2019  la legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed è entrata in vigore il 18/06/2019.

Nella tabella che segue vengono illustrate le principali novità:

1. Manutenzione con progetto definitivo

Fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
(Sebbene l’art. 23, co. 3-bis non sia stato convertito nella sua originaria collocazione, la relativa disposizione è stata convertita in legge e sarà inserita in un altro punto del codice degli appalti);

2. Appalto integrato

Art. 59, co. 1 codice appalti: viene sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’art. 59, comma 1, quarto periodo, codice appalti nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
Rimane invece in vigore il precedente periodo dello stesso articolo che recita: Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.
Tale intervento modificativo non è di chiara interpretazione.
Rimane certamente salvo quanto statuito dal co. 1 bis, art. 59 codice appalti, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo nei casi di prevalenza dell’elemento tecnologico o innovativo.
Negli altri casi, stante la contraddittorietà dell’intervento modificativo, resterebbe comunque l'obbligo per le stazioni appaltanti di porre a base di gara il progetto esecutivo. Si attendono pertanto chiarimenti interpretativi sul punto.

3. Collegio consultivo tecnico

Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto.

4. Art. 105, co. 2 e co. 6 codice appalti: subappalto e sospensione obbligo indicazione terna subappaltatori

Con la legge di conversione il limite massimo per il subappalto viene portato al 40% per cento dell’importo complessivo del contratto. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara il subappalto.
È opportuno quindi un breve riepilogo dei diversi limiti massimi di legge al subappalto ratione temporis:

a) per i bandi pubblicati fino al 18 aprile 2019 (prima dell’entrata in vigore del decreto-legge c.d. Sblocca cantieri), limite massimo del subappalto al 30%;

b) per i bandi pubblicati a partire dal 19 aprile 2019 fino all’entrata in vigore della legge di conversione del c.d Sblocca cantieri, limite massimo del subappalto al 50%;

c) per i bandi pubblicati a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del c.d. Sblocca cantieri fino al 31 dicembre 2020, limite massimo del subappalto al 40%.

Viene altresì sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’art. 105, co. 6, codice appalti, relativo all’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori e vengono sospese fino al medesimo termine le verifiche di cui all’art. 80 riferite al subappaltatore indicato.
Viene soppressa infine la previsione di cui all’art. 80, co. 1, nella parte concernente i motivi di esclusione del concorrente anche se riferiti ad un suo subappaltatore.

5. Validità temporale della documentazione di prova ex art. 80

Con l’articolo 86, co 2-bis sono state introdotte delle novità in materia di validità temporale dei documenti e certificati di cui all’art. 80.

6. Progettazione ed esecuzione lavori

Ai sensi dell’articolo 24, co 7 gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, subappalti o cottimi; rimangono comunque salvi i casi di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 7.

7. Causa di esclusione abrogata

Non è stato convertito in legge il quinto periodo del comma 4 dell’art. 80 cosi come inserito nel DL 32 del 18/4/2019; quindi non è più causa di esclusione l’inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertata.

8. Nuovo motivo di esclusione

Per l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara vi è una nuova causa di esclusione (Art. 80, co.5, lettera c-quater): il grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.



Alcune delle novità contenute nella legge di conversione non troveranno applicazione per le procedure di gara che ricadono nell’ambito di applicazione della legge provinciale 16/2015. Nel dettaglio:

1. l`art. 1, comma 1, lettera a), relativo alla sospensione dell’applicabilità del comma 4 dell`art. 37 che impone ai comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle modalità indicate nel comma stesso. Tale disposizione non risulta applicabile alla realtà locale in considerazione dell’esistenza di un sistema normativo provinciale, che preclude l’applicazione della disciplina nazionale in materia;

2. l`art. 1, comma 1, lettera c) relativo all’Albo dei commissari istituito presso ANAC, in ragione del fatto che l’intera disciplina nazionale relativa all’Albo non trova applicazione per le procedure di carattere provinciale;

3. l`art. 1, comma 3, che estende ai settori ordinari la possibilità delineata dall`art. 133, comma 8 di optare per forme di semplificazione dei controlli sulla idoneità degli offerenti; l`art. 1, comma 6 bis e 6 ter sulle verifiche a campione e in capo all’aggiudicatario nell’ambito delle procedure di affidamento effettuate tramite il mercato elettronico. Anche relativamente a queste sperimentazioni legislative vale il principio secondo cui l’esistenza di una disciplina provinciale esaustiva in materia preclude l’applicazione sussidiaria della disciplina nazionale;

4. lo stesso ragionamento vale anche per la novità relativa ai criteri di aggiudicazione dell’appalto contenuta all`art. 1 comma 20, lettera t) la cui applicazione a livello provinciale è preclusa dall’esistenza dell`art. 33 della l.p. 16/2015.

SV