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CONSULTAZIONE - modalità di calcolo della soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell`articolo 30, 1 comma lp n. 16/2015 (Offerte anormalmente basse)
In tema di offerte anormalmente basse, l`ACP pubblica in consultazione dei possibili parametri matematici per procedere al calcolo della soglia di anomalia. Ai sensi del combinato disposto dell`art. 30 legge provinciale n. 16/2015 e dell`art. 97 decreto legislativo. n. 50/2016, tale valutazione deve avvenire secondo le modalità stabilite a livello nazionale, utilizzando i parametri matematici definiti a livello provinciale dalla Giunta. A quest`ultimo riguardo, l`art. 30, 1 comma lp. n. 16/2015 stabilisce che questi elementi di valutazione debbano possedere due caratteristiche: non essere predeterminabili; essere coerenti con uno dei criteri stabiliti a livello statale con linea guida.
Le soluzioni proposte sono le seguenti:
Premesso che l`art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 delinea due modi distinti di procedere alla verifica della congruità delle offerte a seconda che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso o quello del miglior rapporto qualità/prezzo:
a. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte deve essere valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o l`autorità di gara procedono al sorteggio, in sede di gara, prima dell`apertura delle buste economiche, di uno dei metodi previsti dalla legge.
A tal fine, vengono proposti i seguenti metodi:
(1) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
Le offerte prevenute sono disposte dalla stazione appaltante in ordine crescente dalla minore alla maggiore. Quindi vengono eliminate il 10 %, arrotondato all'unità superiore, delle offerte estreme e poi si calcola la media aritmetica delle offerte residue. Questo valore, infine, è incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla media individuata
(2) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento.
Tali calcoli possono essere effettuati qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a sette.
b. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo, la soglia dell`anomalia va determinata - a livello nazionale ex art. 97, 2 comma, d.lgs. n. 50/2016 - calcolando i quattro quinti dei punti massimi stabiliti dal bando di gara per la valutazione del prezzo e degli altri elementi. La soglia di anomalia va eseguita sui punteggi prima della riparametrazione.
A livello provinciale, si propone di sostituire la rigida indicazione dell`unità di misura dei 4/5, in favore di soluzioni maggiormente attente alle particolarità del caso di specie. Così, nel bando di gara, la stazione appaltante dovrà formalizzare la scelta tra le seguenti alternative:
- la misura dei 4/5 per entrambi i parametri, e quindi sia con riferimento al punteggio massimo per la componente del prezzo che con riferimento al punteggio massimo per la componente della qualità;
- la misura di 6/7 per entrambi i parametri, e quindi sia con riferimento al punteggio massimo per la componente del prezzo che con riferimento al punteggio massimo per la componente della qualità;
- la misura dei 7/8 per entrambi i parametri, e quindi sia con riferimento al punteggio massimo per la componente del prezzo che con riferimento al punteggio massimo per la componente della qualità;
- in considerazione delle particolarità del singolo appalto, la stazione appaltante potrà rompere la suddetta corrispondenza tra l`unità frazionaria utilizzabile per individuare la collocazione della soglia di anomalia con riferimento al punteggio massimo per la componente del prezzo e quella relativa al punteggio massimo per la componente della qualità, optando per soluzioni differenziate di questo tipo:
- 4/5 per prezzo; 6/7 per qualità;
- 4/5 per prezzo; 7/8 per qualità;
- 6/7 per prezzo; 7/8 per qualità;
La possibilità di variare la proporzione di riferimento in relazione alla componente tecnica e a quella quantitativa delle offerte potrebbe risultare utile in relazione a specifici ambiti merceologici e/o contesti di mercato.
In ogni caso, l`applicabilità del criterio prescinde dal numero delle offerte ammesse.
Le due formule di cui al punto a) possono essere utilizzate anche ai fini dell`esclusione automatica. Ciò può avvenire quando concorrano i seguenti elementi:
- Il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso;
- la facoltà di esclusione automatica sia stata indicata espressamente nei documenti di gara;
- l`importo dell`appalto di lavori, servizi e forniture sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
- l`appalto non abbia interesse transfrontaliero;
- il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci
NB: qualora il numero delle offerte ammesse sia compreso tra 7 e 9, non potrà operare il meccanismo dell`esclusione automatica ed il RUP dovrà procedere alla richiesta di giustificazione dei prezzi nei confronti di quegli operatori economici la cui offerta risulti anormalmente bassa in seguito all`applicazione delle formule. Diversamente, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 7, non potranno trovare applicazione le formule di cui al punto a), né ai fini dell`individuazione della soglia di anomalia, né, tantomeno, ai fini dell`operatività del meccanismo dell`esclusione automatica
In generale, si ricorda che è fatta la facoltà prevista dall`art. 97, 6 comma del Codice, ai sensi del quale la stazione appaltante può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In un'ottica di fattiva collaborazione, quale contributo per una maggiore condivisione del lavoro, si chiede a tutti gli interessati di far pervenire le proprie considerazioni all`indirizzo email istituzionale dell'ACP (agenziaappalti@provincia.bz.it) entro il 16/08/2017.
AW