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Omnibus 2017 - modifiche concernenti gli appalti pubblici

Con legge provinciale del 6 luglio 2017, n. 8, pubblicata sul BUR n. 29 del 18 luglio 2017, Suppl. n. 1, sono state apportate, tra le altre, modifiche riguardanti gli appalti pubblici. La legge provinciale entra in vigore il 19 luglio 2017.

1. Terna subappaltatori

Si segnala, in primo luogo, la modifica dell'art. 23-bis della LP n. 17/1993 per quanto concerne l'indicazione della terna dei subappaltatori (modifica introdotta dall’articolo 3 comma 7 della LP 8/2017).

Ai sensi della norma novellata le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale in capo all'aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte.

In sede di offerta, quindi, gli operatori economici devono indicare solamente le prestazioni che intendono subappaltare. L'indicazione della terna dei subappaltatori viene richiesta, invece, solo in capo all'aggiudicatario all'esito della procedura di gara.

Le modifiche richiamate sono state apportate per ridurre e semplificare gli oneri dichiarativi a carico degli operatori economici.

Per le gare pubblicate a partire dall'entrata in vigore della suddetta legge, verranno, al più presto, messi a disposizione i moduli aggiornati (disciplinari di gara, allegati, modulo richiesta terna dei subappaltatori per l'aggiudicatario).

Con l'art. 33 della medesima LP n. 8/2017 sono state adottate, inoltre, ulteriori modifiche alla legge provinciale sugli appalti pubblici (LP n. 16/2015). Tali modifiche attengono, nello specifico, ai seguenti aspetti:

2. Soccorso istruttorio

Con il comma 4 dell’articolo 33 della LP n. 8/2017 è stato sostituito l'art. 29 della LP n. 16/2015. Si riporta la nuova versione:

“Art. 29 (Soccorso istruttorio) - 1. L’istituto del soccorso istruttorio viene disciplinato dalla normativa statale e in ogni caso non comporta l’applica­zione di una sanzione pecuniaria.”

Si ricorda che il soccorso istruttorio rimane gratuito in ambito provinciale, ma i casi e le ipotesi di attivazione dello stesso vengono riprese, per ragioni di omogeneità, dalla normativa statale.

3. Partenariato pubblico-privato e concessioni

I commi 1 e 3 dell’art. 33 della LP n. 8/2017 riguardano il settore del partenariato pubblico-privato e concessioni, che non viene disciplinato nella legge provinciale sugli appalti pubblici, e per i quali si applicano le relative disposizioni statali.

Dal momento che queste procedure investono anche i settori dell'urbanistica e degli espropri, il legislatore provinciale ha precisato, al comma 1 (introduce il nuovo articolo 4-bis della LP 16/2015), che in ambito di procedure di PPP o concessioni si applica la relativa normativa provinciale di settore per l'urbanistica (LP n. 13/1997) e per gli espropri (LP n. 10/1991).

Al comma 3 (aggiunge il nuovo comma 3 dell’articolo 12 della LP 16/2015) si definisce, inoltre, che la conformità urbanistica di un progetto PPP proposto avviene secondo le modalità sancite dalla legge provinciale urbanistica (dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale).

4. Disposizioni organizzative delle procedure appalto nei Comuni e nelle Comunità comprensoriali

Il comma 2 dell’articolo 33 della LP n. 8/2017 modifica il comma 7 dell'articolo 6 LP n. 16/2015 (organizzazione per l'esecuzione dei contratti pubblici). Si tratta del comma che disciplina gli aspetti organizzativi delle procedure d'appalto nei Comuni e nelle Comunità comprensoriali. La modifica introduce la possibilità per i Comuni e le Comunità comprensoriali di disciplinare la composizione della commissione di valutazione con proprio regolamento. Contestualmente viene abolita la figura del coordinatore unico. Questo comma è stato approvato in seguito alla proposta del Consiglio dei Comuni.

mb