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Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 D.lgs. n. 50/2016

L’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede   che al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi   dell’art. 120 del codice del processo amministrativo devono essere pubblicati   sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” ,   nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il   provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le   ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-   finanziari e tecnico-professionali. Deve essere pubblicata, inoltre, la   composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi   componenti.

In attesa di ulteriori chiarimenti e/o di   eventuali linee guida in materia da parte dell’Autorità competente, l’Agenzia per i procedimenti e la   vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture   informa, ai fini operativi, che procederà come segue. 

 

L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici   di lavori, servizi e forniture ritiene che con l'applicazione dell'art. 23   bis della LP 17/1993 la verifica  dei   requisiti di ordine generale e speciale sia in ogni caso posticipata e   limitata sul soggetto dell’aggiudicatario.

Per questo motivo l’ACP ritiene che l’applicazione dell’art. 23 bis della   LP 17/1993 non sia compatibile con la pubblicazione delle ammissioni e/o   esclusioni basate sull’esito della valutazione dei   requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico-professionali, proprio   perché queste verifiche sono limitate all’aggiudicatario.

È stata creata, invece, un’apposita rubrica sotto   “Amministrazione trasparente”, denominata “Composizione commissione tecnica e   curricula” nella quale saranno pubblicati per le singole gare d’appalto   seguite dall’ACP un documento riassuntivo sulla composizione della   commissione tecnica ed i curricula dei componenti.

Si evidenzia che tutti gli enti che non volessero   applicare l’art. 23 bis della LP 17/1993 dovranno invece provvedere agli   adempimenti prescritti dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016,   pubblicando nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito   internet i provvedimenti con i quali sono state determinate esclusioni e/o   ammissioni di cui alla predetta norma e la composizione della commissione   giudicatrice nonché i curricula dei commissari.

AW