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Qualificazione gare lavori pubblici

Il D.P.R. 30 ottobre 2013 (pubblicato su G.U. n. 280 del 29.11.2013, in vigore dal 14.12.2013), nel recepire il parere del Consiglio di Stato espresso con la decisione n. 3014 del 26 giugno 2013, ha annullato i seguenti articoli del D.P.R. n. 207/2010: art. 109, comma 2; art. 107, comma 2; art. 85, comma 1, lett. b), n. 2) e 3).

La conseguenza principale è l'eliminazione delle categorie c.d. SIOS (categorie "superspecialistiche") e della necessità di possedere anche la qualificazione per le c.d. categorie scorporate a qualificazione obbligatoria. 
In sintesi, quindi, il concorrente in possesso della qualificazione per la categoria prevalente può concorrere anche senza la qualificazione per le categorie scorporabili, a condizione che la qualificazione per la categoria prevalente sia sufficiente, in termini di classifica (importo), a coprire l'importo complessivo dei lavori. 

Sembra purtroppo che a breve tale assetto normativo verrà nuovamente modificato dal legislatore. In tal caso, si provvederà ad un aggiornamento in merito.

MM