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DURC - Validitá e novitá introdotte dal Decreto del Fare
Il Documento unico di regolaritá contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DL 69/2013 - "Decreto del Fare" - nel testo convertito dalla legge di conversione rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Le amministrazioni aggiudicatrici ed altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento 207/2010 utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice D.lgs 163/2006 anche per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto, nonchè per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui sopra acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, nonché per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
MM