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Viene pubblicata una breve nota informativa sull'art. 53 del D.Lgs 163/2006 (appalti a corpo o a misura).

Contratti "a corpo" e "a misura" (art. 53, co. 4, D.Lgs. n. 163 del 2006)

L'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici), prevede come regola generale che gli appalti pubblici di lavori debbano essere stipulati "a corpo".
Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di stipulare "a misura" esclusivamente nei seguenti casi:

  1. contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro;
  2. a prescindere dall'importo, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.

La ratio delle due diverse modalità di determinazione del prezzo "a corpo" e "a misura" è indicata dallo stesso legislatore statale, il quale precisa che per le prestazioni "a corpo" il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione, mentre per le prestazioni "a misura" il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
La preferenza espressa dal Codice degli appalti pubblici per le prestazioni "a corpo" risponde, dunque, ad una esigenza di prevedibilità della spesa pubblica.

MM