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Calcolo del valore stimato dell’appalto e divieto di frazionamento artificioso per servizi di ingegneria e architettura

Si informano le SA che, con comunicato del 10.07.2024, il Presidente di Anac ha fornito importanti indicazioni in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto negli incarichi per servizi di ingegneria e architettura.

Questo al duplice scopo di:

  • garantire l’omogeneità e l’unitarietà nell’affidamento dei servizi di progettazione;
  • evitare di incorrere nel divieto di artificioso frazionamento degli appalti.

Si è posto, infatti, l’accento sull’importanza data dal nuovo codice all’affidamento congiunto degli incarichi di progettazione (v. art. 41, c. 8, lett. d) del codice) al fine di garantire l’omogeneità, la coerenza e la funzionalità di un’opera o di un intervento unitario.

Al tempo stesso, allo scopo di non eludere il divieto di frazionamento artificioso degli appalti, si è sottolineata l’importanza dell’affidamento complessivo degli incarichi di progettazione e degli incarichi tecnici (direzione lavori, collaudo, ecc.) concernenti la realizzazione di un’opera o di un intervento unitari. Questo si traduce in un obbligo, per le SA, di calcolare l’importo di ciascun servizio da affidare e di sommare poi i singoli importi stimati al fine di applicare la procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione.

Resta fermo, infine, il principio del favor per la suddivisione in lotti, volto a garantire la massima partecipazione anche alle piccole e medie imprese (art. 58 codice), a ciascuno dei quali si applicherà la procedura prevista per l’importo totale dei servizi da affidare.

 

Sul punto, si vedano il Comunicato del Presidente Anac 10 luglio 2024 e il parere Anac in funzione consultiva n. 60/2023. 

SV