La valutazione degli studenti
La Legge Provinciale numero 5 del 2008 (Link esterno) "Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e la Legge Provinciale numero 11 del 2010 (Link esterno) "Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano" stabiliscono che la Giunta Provinciale emani i criteri relativi alla valutazione delle alunne e degli alunni dei diversi gradi di scuola.
A questo scopo sono state emanate:
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1168/2017: Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione
- Allegato alla DGP n. 1168/2017: Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di I grado)
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1020/2011: Definizione delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, inerenti alla valutazione delle studentesse e degli studenti nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali della Provincia autonoma di Bolzano
- Allegato alla DGP n. 1020/2011: Valutazione delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
Per quanto riguarda le modalità di valutazione nella scuola secondaria di II grado, la Deliberazione della Giunta n. 1020/2011 ha affidato alla Sovrintendente scolastica il compito di stabilire con una circolare "le discipline la cui valutazione periodica è espressa con un voto unico e le discipline la cui valutazione periodica è espressa con un voto distinto per le prove scritte, orali e/o pratiche".
Ricorsi
Contro l'esito di un esame o di uno scrutinio che non consente di proseguire il proprio percorso di studi è possibile sporgere reclamo al dirigente scolastico entro il 15° giorno dalla pubblicazione all'albo della scuola. L'organo competente (il consiglio di classe) dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo; in caso contrario il provvedimento (es. la bocciatura) diventa definitivo. Un'ulteriore possibilità è quella di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Questo argomento è disciplinato dall'articolo 11 della Legge provinciale n. 12 del 29 giugno 2000 "Autonomia delle scuole".