Interventi su beni architettonici e artistici

Autorizzazione di progetti di ristrutturazione

Qualunque modifica architettonica apportata a un bene tutelato deve essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Beni architettonici e artistici (Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, art. 21). Ciò significa che in caso di opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione, dovrà essere presentata prima dell’inizio dei lavori la richiesta di autorizzazione per interventi su beni architettonici ed artistici (Link esterno).

Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

  • una descrizione (relazione tecnica) degli interventi in caso di opere di manutenzione di ridotta entità (in triplice copia se la domanda non viene presentata in forma digitale);
  • un progetto elaborato e firmato dall’architetto e dal committente per interventi architettonici di maggiore entità (in triplice copia con evidenziazioni in rosso-giallo se la domanda non viene presentata in forma digitale);
  • una documentazione fotografica dettagliata dell’edificio che comprenda tutti i particolari più significativi quali volte, stuben, decorazioni, finestre, porte.

Un quadro riassuntivo dei documenti da presentare a seconda degli interventi previsti si trova in questa tabella.

È raccomandabile e aiuta a risparmiare costi per modifiche e varianti prendere contatto con l’Ufficio Beni architettonici e artistici prima della stesura del progetto, in modo da chiarire preventivamente le questioni più significative.

Durante un sopralluogo con il funzionario preposto, committenza e architetti potranno discutere le misure d’intervento previste; nel confronto si individuano spesso nuove idee e proposte migliorative.

Solo dopo aver stabilito le linee fondamentali degli interventi compatibili con la tutela storico-artistica, l’autore del progetto dovrebbe procedere con l’elaborazione in ogni suo dettaglio. Questo modo di procedere consente notevoli risparmi di tempo all’architetto e di denaro all’Ufficio e al committente.

Autorizzazione di pannelli fotovoltaici su edifici tutelati

Autorizzazione di pannelli fotovoltaici su edifici tutelati
Paesaggio storico intatto del tetto. Nella foto: Anreiter a Moritzing, vicino a Bolzano.

Decreto del Presidente della Giunta provinciale dell’ 8 aprile 2020, n. 13, art. 4, comma 6 e s.m.i.

"L'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici su particelle edificiali e fondiarie sottoposte a vincolo storico-artistico diretto e indiretto è possibile esclusivamente su pertinenze o spazi aperti con l'autorizzazione della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, purché non siano pregiudicati il valore e la visuale sugli edifici principali. Non è consentito apporli su chiese, cappelle, castelli e residenze."

L’autorizzazione all’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici su particelle edificiali e fondiarie sottoposte a vincolo di tutela storico-artistica diretto e indiretto ha luogo in seguito alla presentazione della “Domanda di autorizzazione per interventi su Beni architettonici ed artistici”, alla quale deve essere accompagnato l'allegato da elaborare “Allegato per l’autorizzazione all’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici su particelle edificiali e fondiarie sottoposte a vincolo di tutela storico-artistica diretto e indiretto”. La valutazione preliminare deve essere elaborata da parte di un/a tecnico/a competente e costituisce la base per la valutazione da parte dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici circa la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il valore monumentale dell’edificio. In caso di valutazione positiva ha luogo l’autorizzazione da parte della Soprintendente.

Nell’installazione di pannelli fotovoltaici valgono in linea generale i seguenti criteri:

  1. La geometria dell'impianto fotovoltaico deve essere progettata come un'area rettangolare/quadrata chiusa; la posa deve limitare la suddivisione delle superfici del tetto in più parti. Le superfici di risulta necessarie al completamento della geometria devono essere integrate con elementi ciechi.
  2. L’impianto deve essere montato sulla copertura o a seconda del tipo di copertura integrato nella superficie.
  3. Per ridurre l’impatto visivo sul paesaggio dei tetti il colore dei pannelli deve adattarsi a quello del materiale di copertura esistente, altrimenti sono da utilizzare pannelli fotovoltaici monocristallini con superficie opaca non riflettente, senza reticolo superficiale bianco e senza cornici lucenti.

 

Rilievi

Rilievi
Rilievo fotogrammetrico, Malga Pfistrad

Alla base di un progetto vi è un rilievo dettagliato delle strutture dell’edificio, compresa l’analisi delle sue condizioni statiche e costruttive. Nel caso di beni architettonici di particolare importanza prima della stesura del progetto si dovrà eseguire un’analisi storico-architettonica dell’edificio.

Quanto meglio il progettista conosce l’edificio, tanto minori saranno gli oneri richiesti per apportare le necessarie innovazioni (ad es. impianti).

L’esperienza ha dimostrato che vale la pena di investire in un rilievo dettagliato.

Qualificazione artigianale

Presupposto per la buona riuscita dei lavori è l’affidamento dell’incarico ad artigiani e imprese edili specializzate, che dispongano di un’esperienza pluriennale nel risanamento di edifici storici e siano quindi in grado di intervenire sulla struttura edilizia originale con la necessaria cautela.

 

Restauro di beni artistici

Gli interventi di restauro effettuati su un bene artistico tutelato devono essere anch’essi preventivamente autorizzati dall’Ufficio Beni architettonici e artistici (Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, art. 21). Dovrà essere quindi presentata all’Ufficio la richiesta di autorizzazione per interventi su beni architettonici ed artistici (Link esterno), accompagnata dal

  • progetto di restauro, corredato da documentazione fotografica, ad opera di un restauratore professionista.

Prima della presentazione è opportuno effettuare un sopralluogo insieme al funzionario incaricato, al committente e al restauratore per discutere degli interventi previsti.

 

Chi può progettare le opere di manutenzione di un edificio sotto tutela?

Ai sensi dell’art. 52 del Regio Decreto 23.10.1925 n. 2537 spetta esclusivamente agli architetti firmare progetti relativi a immobili soggetti a vincolo di tutela storico-artistica e per il loro intorno tutelato (esclusiva confermata dal parere del Consiglio di Stato, II sezione, n. 386 del 23.7.1997). Per interventi di ordine statico è ammessa la progettazione da parte di ingegneri.

 

Chi è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni impartite dall’Ufficio Beni architettonici e artistici?

Le prescrizioni sono parte integrante del parere dell’Ufficio, espresso per iscritto. Il proprietario è responsabile della loro osservanza.

 

Che cosa è sotto tutela nella mia casa?

Il vincolo di tutela storico-artistica si riferisce all’intero edificio, dal suo aspetto esteriore fino all'arredo fisso, alle cantine, fino al colmo del tetto. Gli elementi architettonici elencati singolarmente nell’atto di imposizione del vincolo servono unicamente a caratterizzare l’oggetto sulla base di alcuni elementi di particolare rilievo dell’edificio, che deve essere comunque conservato nella sua interezza.

 

Cosa si può fotografare? Cosa si può pubblicare e dove?

Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione nell’utilizzo di foto tratte da fondi fotografici storici? Quali sono i diritti legati alla propria immagine? Scarica qui la brochure.

 

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi agli responsabili di zona competenti.