Il finanziamento degli scavi archeologici
Le spese per l’effettuazione degli scavi archeologici sono sostenute dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Nel caso di lavori pubblici è il committente pubblico ad assumersene gli oneri secondo le vigenti disposizione di legge (Art. 25 del DLGS n. 50/2016; Art. 28 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, DLGS del 22.01.2004, n. 42).
Nel caso di scavi archeologici che in quel preciso momento non possano essere finanziati dalla mano pubblica per mancanza di fondi, il committente privato ha comunque la possibilità di finanziare a spese proprie i lavori nella sua proprietà. Lo scavo viene diretto dall’Ufficio Beni archeologici. Un contributo alle spese sostenute dal committente privato può essere in seguito concesso dalla Giunta Provinciale (LP 12 giugno 1975, n. 26, art. 5/septies, Contributi in caso di scavi archeologici di emergenza; Delibera 08 agosto 2011, n. 1189, Criteri per la concessione di contributi in caso di scavi archeologici).