Soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro
I soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro vengono inseriti in un organigramma, il quale rappresenta la cosiddetta mappatura della sicurezza sul lavoro, vedi sopra.
Nelle pubbliche amministrazioni per Datrice o rispettivamente Datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
La datrice ed il datore di lavoro sono responsabili principali per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Loro devono prendersi cura di organizzare un sistema adeguato di gestione della sicurezza sul lavoro e mettere a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori i mezzi necessari.
La o il Dirigente è una persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
La Preposta o rispettivamente il Preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Chiunque persona, che svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di una datrice o di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione è lavoratrice / lavoratore.
Equiparati alle lavoratrici ed ai lavoratori sono tra l'altro stagisti, collaboratrici e collaboratori a progetto, allieve ed allievi d'istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, comprese le attrezzature munite di videoterminale.
Ogni lavoratrice e ogni lavoratore devono prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle persone presenti sul posto di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla datrice o rispettivamente dal datore di lavoro.
Il Servizio di prevenzione e protezione è l'insieme di persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per le lavoratrici ed i lavoratori. L'insieme delle misure necessarie e delle attrezzature per diminuire o prevenire i rischi è la prevenzione, tema fondamentale nella sicurezza sul lavoro.
Il Servizio di prevenzione e protezione centrale presso la Ripartizione 4 - Personale, è stato istituito nel 1996 con il compito di supportare le Datrici ed i Datori di lavoro all'interno dell'Amministrazione Provinciale e delle scuole di qualsiasi natura.
La e il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) sono persone designate dalla datrice o rispettivamente dal datore di lavoro in possesso di capacità e requisiti professionali specifici. Il loro compito è di collaborare con la datrice / il datore di lavoro nell'ambito della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e di fare consulenza per esempio riguardo le misure da adottare per prevenire incidenti.
La lista attuale degli ambiti delle e dei RSPP si trova nella categoria Servizio sotto Elenchi dei soggetti coinvolti.
L'Addetta e l'Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) funge da braccio destro per la datrice / il datore di lavoro all'interno dell'Amministrazione provinciale, delle scuole di ogni ordine e grado ed è la persona di riferimento per il Servizio di prevenzione e protezione centrale. La datrice oppure il datore di lavoro nomina l'addetta / l'addetto al Servizio di prevenzione e protezione tra il personale interno.
I compiti della o dell'ASPP nell'Amministrazione Provinciale e nelle scuole sono stati definiti dalla Giunta Provinciale con la Deliberazione 8 novembre 1999, n. 4884 (scaricabile dalle disposizioni di legge sotto leggi provinciali).
Nel caso in cui la datrice oppure il datore di lavoro non nomini un'addetta / un addetto al Servizio di prevenzione e protezione, questi compiti dovranno essere svolti dalla datrice / dal datore di lavoro stesso.
La consegnatrice / il Consegnatario è la persona responsabile per l'organizzazione e i controlli sull'edificio anche relativamente all'igiene e alla sicurezza sul posto di lavoro.
I suoi compiti sono stati definiti dalla Giunta Provinciale con la Deliberazione 8 novembre 1999, n. 4884 (scaricabile dalle disposizioni di legge sotto leggi provinciali).
Il Medico competente è nominato dalla datrice oppure dal datore di lavoro quando l'attività lavorativa comporta mansioni particolari, che espongono la lavoratrice / il lavoratore a rischi per la salute per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Il medico competente è in possesso di requisiti formativi e professionali specifici. Collabora con la Datrice o rispettivamente con il Datore di lavoro alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi, alla scelta delle misure di prevenzione e protezione per salvaguardare la salute psichica e fisica delle lavoratrici e dei lavoratori ed effettua la sorveglianza sanitaria.
Le Addette e gli Addetti alla squadra d'emergenza sono lavoratrici e lavoratori adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta contro gli incendi, nonché per l'evacuazione e/o il primo soccorso in caso d'emergenza. Una persona può essere formata sia addetta / addetto al pronto soccorso sia addetta / addetto all'antincendio e svolgere contemporaneamente tutte e due le funzioni.
I loro compiti sono stati definiti dalla Giunta Provinciale con la Deliberazione 8 novembre 1999, n. 4884 (scaricabile dalle disposizioni di legge sotto leggi provinciali). Questi compiti sono da svolgere solo nei casi, dove la propria salute e la propria vita non vengono messe a repentaglio.
La o il Rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori è una persona eletta o designata, che rappresenta i dipendenti davanti alla datrice / al datore di lavoro per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza del lavoro.
La lista attuale delle e dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori si trova nella categoria Servizio sotto Elenchi dei soggetti coinvolti.