Pericoli e rischi legati al posto di lavoro
L'analisi e la valutazione dei rischi legati al posto di lavoro sono fondamentali per arrivare a condizioni lavorative sicure e salubri. La valutazione dei rischi ha l'obbiettivo di identificare per esempio agenti, utensili e situazioni pericolosi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori ed è uno strumento per individuare misure di prevenzione e protezione adatte.
Per la realizzazione del documento di valutazione dei rischi, il quale contiene tutti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, è necessario seguire un tracciato:
- Analizzare i rischi
- Riconoscere i pericoli
- Determinare quale persone sono esposte
- Valutare il rischio calcolando l'entità del rischio e la probabilità dell'evento
- Creare il documento di valutazione dei rischi
- Adottare le misure di prevenzione e protezione stabilite per eliminare i rischi oppure per diminuire l'esposizione a quelli esistenti (misure tecniche e organizzative e, se necessario, utilizzo di dispositivi di protezione individuale)
- Verificare le misure adottate
- Aggiornare il documento di valutazione dei rischi, se necessario.
Alla presenza di cambiamenti, i quali hanno impatto sulle categorie di rischio, il documento di valutazione dei rischi è da aggiornare.
Le seguenti situazioni possono richiedere questa necessità:
- Nuove attività svolte dal personale e/o non ancora valutate
- Cambi di destinazione d’uso dei locali
- Ristrutturazione degli edifici
- Acquisizione di nuovi edifici o parte di edifici
- Sostituzione di attrezzature o prodotti chimici
- Acquisizione di nuove attrezzature o nuovi prodotti chimici.
Le attività svolte, le attrezzature di lavoro utilizzate, i prodotti chimici necessari,...eccetera nel documento di valutazione dei rischi devono corrispondere alle situazioni reali sul posto di lavoro. Se questo non dovesse essere così, allora è necessario informare la o rispettivamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Definizione di pericolo:
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Un (possibile) pericolo è presente, se c'è la possibilità, che un oggetto o una situazione può recare danni.
I pericoli sono insiti nelle cose e nell’uomo:
- Nei fabbricati: corrimano mancante, pavimento scivoloso, pericolo di caduta dall'alto,...
- Nelle macchine: pericolo di taglio o schiacciamento,...
- Sostanze / miscele utilizzate: irritanti, tossici,...
- Comportamento / conoscenze della lavoratrice e del lavoratore
Definizione di rischio:
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio è il prodotto derivante dalla probabilità che accada un evento e le sue conseguenze.
Nella vita di tutti i giorni la percezione e accettazione del rischio sono soggettive.
Sui luoghi di lavoro possono essere presenti diversi rischi. Questi dipendono tra l'altro dagli edifici, dalle attrezzature, dalle macchine e dalle attività svolte, come per esempio:
- L'ambiente di lavoro (struttura, arredamento, microclima...)
- I fattori di rischio biologico, rischio chimico, rischio fisico (rumore, vibrazioni...) presenti
- I metodi di lavoro e gli attrezzi utilizzati
- L'organizzazione del lavoro (orari, turni...).
Un fattore da non sottovalutare è il fattore umano. In relazione alla qualificazione e la formazione, ma anche alla condizione momentanea della lavoratrice / del lavoratore, il rischi di un danno può diminuire o aumentare.
I pericoli si suddividono principalmente in:
- Rischi meccanici
- Rischi elettrici
- Rischi chimici (miscele usate nei laboratori o per le pulizie,...)
- Rischi biologici (rischio d'infezione, attività con microorganismi nei laboratori, attività con animali,...)
- Rischi fisici (per esempio rumore, radiazioni, vibrazioni, temperature alte e basse)
- Rischi d'incendio ed esplosione
- Rischi ergonomici
- Rischi legati all'organizzazione del lavoro
- Rischi di tipo psico-sociale
Esistono tre tipi di infortuni sul lavoro:
- Un infortunio durante l’attività lavorativa
- Un infortunio durante il tragitto da casa al lavoro e viceversa
- Un infortunio in caso di spostamenti per servizio (infortunio in itinere).
Comunicazione obbligatoria all’INAIL e sanzioni:
Assenze del personale dovute a infortuni sul lavoro devono essere comunicate all’INAIL dall’Ufficio stipendi 4.6 o dalle Direzioni scolastiche (per il personale docente delle scuole a carattere statale).
Una lavoratrice o un lavoratore infortunato, ha il dovere di comunicare questo subito al diretto superiore, che dovrà a sua volta comunicarlo immediatamente all’Ufficio stipendi 4.6.
Anche infortuni nel tempo libero causati da terzi devono essere comunicati.
La tardiva o mancata comunicazione dell’infortunio può comportare una sanzione amministrativa.
Con il 24 dicembre 2015 è stato abolito l'obbligo di tenere il registro degli infortuni.
Si ricorda che, tenere una statistica degli incidenti avvenuti è un compito delle Addette e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione ASPP. Questa statistica aiuta a realizzare il documento di valutazione dei rischi e rende possibile valutare situazioni pericolose al fine di prevenire incidenti successivi.
Il registro degli infortuni è da conservare almeno 4 anni dopo l'ultima notifica oppure, in mancanza di un incidente, 4 anni dopo la vidimazione o l'introduzione del registro.