Pensione per il personale provinciale
In questa pagina troverai tutte le informazioni riguardanti il personale provinciale, il personale docente delle scuole professionali e delle scuole di musica.
Inoltre troverai informazioni sulla posizione assicurativa e sull’estratto contributivo per i dipendenti pubblici.
Il personale della Provincia Autonoma di Bolzano (ad eccezione del personale docente e dirigente delle scuole elementari, secondarie e superiori) è iscritto, per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali, alla Cassa pensioni dipendenti Enti locali (CPDEL).
Le collaboratrici ed i collaboratori inquadrate/i come giornalisti/e sono invece iscritte/i al fondo pensione dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani).
Le domande rivolte all'INPS/NIFS devono essere presentate esclusivamente in forma digitale come descritto di seguito:
- attraverso un PIN personale (da richiedere direttamente all'INPS/NIFS) (Link esterno)
- tramite un patronato (i servizi dei patronati sono forniti gratuitamente).
Posizione assicurativa
Il conto contributivo è la base per il calcolo della tua pensione. I contributi che vengono versati da parte tua e da parte del datore di lavoro vengono sommati e aggiunti al tuo conto contributivo. Non tutti i periodi utili a pensione, come i periodi di maternità, paternità, congedo parentale, periodi di contribuzione figurativa, periodi di disoccupazione, contributi presso diverse casse pensionistiche in Italia e/o all’estero e periodi di formazione, vengono riconosciuti in automatico.
Per riuscire ad ottenere tutta la documentazione necessaria relativa ai periodi mancanti in tempi utili è consigliabile presentare le domande di riconoscimento dei periodi non presenti sul conto contributivo il piú presto possibile.
Estratto contributivo per il personale provinciale
L'estratto conto può essere consultato online oppure può essere richiesto tramite: Contact Center (al numero 803 164 - gratuito da rete fissa - o al numero 06 164 164 da rete mobile); oppure attraverso i servizi telematici offerti dagli enti di patronato e dagli intermediari dell'Istituto.
È importante controllare ogni periodo lavorativo indicato nell’estratto. I contributi versati saranno rettificati d'ufficio da parte dell'INPS. Se i periodi lavorativi non fossero esatti, ci si potrebbe rivolgere ad un qualsiasi patronato. In alternativa è possibile chiedere la rettifica online: Sul sito dell'INPS si può richiedere un codice PIN personale che vi permetterà di compilare il modulo online con cui chiedere la rettifica.
Per informazioni riguardanti la cessazione per dimissioni volontarie SENZA pensionamento cliccate sul seguente link.
Per informazioni riguardanti la cessazione per dimissioni volontarie per collocamento a riposo CON diritto a pensione, si prega di rivolgersi al personale addetto dell'Ufficio Pensioni.
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di contribuzione e un’età minima prevista per legge.
Nella tabella sottostante viene elencata l’età minima per il pensionamento in relazione al periodo:
Periodo | Età pensionabile |
---|---|
01.01.2021 al 31.12.2026 | 67 anni |
Per poter aderire alla pensione anticipata è necessario avere un minimo di periodi contributivi previsti per legge.
Periodo | Uomo | Donna |
---|---|---|
01.01.2019 al 31.12.2026 | 43 anni e 1 mese (inclusa la finestra) | 42 anni e 1 mese (inclusa la finestra) |
QUOTA 100
I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Le dimissioni vanno presentate all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi rispetto alla data di pensionamento ed in seguito al raggiungimento dei predetti requisiti (età anagrafica + anzianità contributiva).
Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La domanda di pensione Quota 100 può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100”.
In alternativa si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Note: Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del personale assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
QUOTA 102
I soggetti possono richiedere la pensione Quota 102, entro il 31.12.2022, di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Le dimissioni vanno presentate all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi rispetto alla data di pensionamento ed in seguito al raggiungimento dei predetti requisiti (età anagrafica + anzianità contributiva).
Ai fini del conseguimento della pensione Quota 102 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La domanda di pensione Quota 102 può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 102”.
In alternativa si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Note: Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del personale assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
QUOTA 103
I soggetti possono richiedere la pensione Quota 103 - avendo raggiunto un’età anagrafica non inferiore a 62 anni ed un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni - entro il 31.12.2023.
Le dimissioni devono essere presentate all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi rispetto alla data di pensionamento ed in seguito al raggiungimento di entrambi i suddetti requisiti (età anagrafica + anzianità contributiva).
Ai fini del conseguimento della pensione Quota 103 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La domanda di pensione Quota 103 può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 103”.
In alternativa si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Note: Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del personale assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 41 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Disposizione speciale per le donne
Per poter aderire alla pensione “opzione donna”, la dipendente deve avere 58 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2022.
La pensione così definita verrà calcolata interamente col sistema contributivo, che in genere produce una notevole riduzione della pensione.
La prima data per la liquidazione della pensione si raggiunge dopo un periodo di attesa (“finestra”) di 12 mesi calcolati a partire dal giorno successivo al raggiungimento di entrambi i requisiti (età e anni di contribuzione).
Una volta raggiunti i requisiti il diritto a pensione non decade.
Il personale, che ha maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata, è collocato a riposo d’ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.
Il personale che non ha ancora maturato tali requisiti può rimanere in servizio fino al raggiungimento del diritto a pensione ed è collocato a riposo d’ufficio con il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del diritto stesso.
Se mancano i requisiti per la pensione di vecchiaia, è garantito il trattenimento in servizio anche oltre l’età prevista per la pensione di vecchiaia, al fine di maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione. Non può in ogni caso essere superato il limite di età previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici.
Il personale insegnante ed equiparato nonché il personale dirigente delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia è collocato a riposo, dalla data di inizio dell’anno formativo successivo, al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti.
Nel caso di collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento del limite d’età, non è necessario presentare comunicazione di dimissioni, ma bisognerà attendere la comunicazione ufficiale di collocamento a riposo per poter presentare la domanda telematica di pensione tramite patronato.
In caso di ridotta capacità lavorativa o se un/una dipendente viene dichiarato/a inabile al servizio, a determinate condizioni avrà diritto alla pensione anche prima di raggiungere l'età pensionistica prevista.
L'accertamento dell’invalidità o inabilità è di competenza della Commissione Medica di Verifica di Trento o della Commissione medico-legale di Bolzano.
In caso di morte in servizio di un/una dipendente provinciale il diretto superiore/la diretta superiore informa l’Ufficio Pensioni dell’avvenuto decesso. Il personale addetto dell’Ufficio pensioni contatterà i parenti del defunto/della defunta per eventuali diritti a percepire una pensione indiretta.
Contributi per lavoro dipendente presso ditte private
I contributi versati in più casse pensionistiche per il personale dipendente nel settore privato possono essere ricongiunti in un'unica cassa pensionistica per poter percepire un'unica pensione. Di principio la ricongiunzione è onerosa, ma può essere non onerosa quando i contributi pagati alle casse pensionistiche per il personale dipendente del settore privato risultano molto alti.
La domanda dovrà essere presentata all'INPS/NIFS (Link esterno) in via telematica dopo aver raggiunto i requisiti contributivi prescritti.
Servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche
I contributi versati nelle singole casse dei dipendenti pubblici (per esempio Stato) possono essere computati senza onere.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS/NIFS (Link esterno) in via telematica.
Servizio militare
Il riconoscimento del servizio militare può essere richiesto senza onere all’INPS/NIFS (Link esterno) in via telematica a condizione che ci sia un rapporto di lavoro indeterminato o si abbia almeno un anno di contribuzione presso le casse pubbliche.
Cumulo periodi contributivi
È un sistema introdotto dalla Legge 228/2012 e ulteriormente rivisto dalla Legge di Bilancio in vigore dal 2017.
Il cumulo dei contributi è un meccanismo grazie al quale è possibile aggregare quanto versato al lavoratore/alla lavoratrice in casse previdenziali differenti. Il lavoratore/La lavoratrice può quindi cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati in diverse gestioni in maniera del tutto gratuita, al fine di godere di un’unica pensione che sarà liquidata pro quota, ossia secondo le regole di calcolo di ciascun fondo.
Per informazioni più dettagliate sulla possibilità di accedere al sistema di cumulo, si consiglia di rivolgersi ad un patronato o ad un intermediario dell'Istituto.
Per raggiungere il diritto alla pensione e determinarne la misura sono valutati esclusivamente i periodi coperti da contribuzione.
Il/la dipendente provinciale ha la possibilità di riscattare periodi senza copertura di contribuzione:
- riscatto dei periodi di studio e formazione professionale
- riscatto di periodi di aspettativa senza contribuzione
- riscatto dei periodi di lavoro svolto con contratto a part-time per la parte differenziale
È possibile riscattare un periodo intero oppure solo una parte.
La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS/NIFS (Link esterno).
I periodi di congedo di maternità e astensione facoltativa per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro possono essere riconosciuti o riscattati.
Requisito necessario per far valere il diritto alla richiesta sono 5 anni di contribuzione versata in costanza di attività lavorativa.
- Per il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria di maternità al di fuori del rapporto di lavoro verrà riconosciuto senza onere l’accredito figurativo di 5 mesi e un giorno per ogni figlio/figlia.
- L’astensione facoltativa per maternità collocata al di fuori del rapporto di lavoro è riscattabile per un periodo massimo di 6 mesi per ogni figlio/figlia fino ad un massimo di 5 anni.
I periodi di lavoro all’estero possono essere totalizzati. Periodi inferiori ai 12 mesi di contribuzione all’estero vengono computati e pagati dall’INPS/NIFS. Per periodi di lavoro all’estero superiori ai 12 mesi la quota di pensione spettante sarà calcolata e pagata dalla cassa di pensione estera.
Possono essere totalizzati i periodi contributivi dei seguenti Stati esteri:
- Tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
- Svizzera
- Liechtenstein, Islanda e Norvegia
La domanda di totalizzazione può essere presentata in costanza di servizio in via telematica all’INPS/NIFS. (Link esterno)
Persone di riferimento
Ricongiunzione e riscatti
Petra PomellaTel. +39 0471 411715
E-mail: petra.pomella@provincia.bz.itHelga Klotzner
Tel. +39 0471 411711
E-mail: helga.klotzner@provincia.bz.it