Rimborso danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio
In caso dell'uso autorizzato del veicolo privato per recarsi in missione o nel servizio di reperibilità il personale ha diritto, su domanda, al rimborso dei danni subiti dal veicolo durante la missione nonché delle spese connesse, esclusi i danni causati per dolo e colpa grave dal personale stesso e sempreché il danno risulti accertato o attestato da un organo di polizia competente entro quarantotto ore. In assenza di accertamento da parte degli organi di polizia, l'Amministrazione, sulla base di idonei mezzi di prova, può riconoscere il danno subito (p. es. constatazione amichevole, dichiarazione di testimoni dell'incidente).
Documentazione richiesta:
- Domanda di rimborso danni con descrizione dell'accaduto
- Dichiarazione, che il danno non è coperto da assicurazione
- Autorizzazione della missione con motivato permesso di utilizzo del veicolo privato
- Accertamento del danno dalla polizia o altro mezzo di prova circa l'avvenimento del danno durante la missione
- Preventivo spese di riparazione
- Foto del veicolo danneggiato
Normativa
Il rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio è previsto e disciplinato dall'art. 10 dell'allegato 1 del Contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 e dalla Circolare del Direttore Generale nr. 14 del 19.06.2020.