Permesso di studio retribuito
Generalità
Al personale provinciale può essere concesso un permesso di studio retribuito fino a 150 ore annue.
I permessi di studio concessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di corsi o lezioni che si svolgono durante l’orario di servizio, incluso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Se i permessi di studio sono concessi per la predisposizione della tesi di laurea, essi possono essere utilizzati solo per attività connesse con ciò direttamente. I permessi di studio non possono dunque essere utilizzati per l’attività di studio, la preparazione degli esami o altre attività complementari.
Il permesso di studio viene concesso per non più di sei anni. Per la predisposizione della tesi di laurea i permessi possono essere concessi per non più di un anno.
Le presenti disposizioni non riguardano il personale docente statale che per le informazioni sul permesso per motivo di studio deve rivolgersi alla competente Direzione Istruzione e formazione.
Oggetto del permesso di studio
I corsi devono essere finalizzati al conseguimento di titoli di studio o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e acquisiti in corsi universitari, corsi di specializzazione post-universitaria, corsi di scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale.
Il permesso di studio non può essere concesso:
- per il conseguimento di una seconda laurea o di un secondo diploma di maturità;
- per la frequenza di corsi serali, se i corsi hanno luogo al di fuori dell’orario di servizio;
- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 75 per cento;
- al personale con un rapporto di lavoro di durata inferiore a dodici mesi, a meno che il personale non abbia un’anzianità di servizio di almeno tre anni;
- al personale dirigenziale;
- per corsi telematici, a meno che essi debbano essere frequentati obbligatoriamente durante l’orario di servizio.
Misura massima del permesso di studio
Categoria personale |
Ore settimanali |
Misura massima permesso di studio |
Personale amministrativo |
38/38 |
150 h |
33/38 |
130 h |
|
28/38 |
111 h |
|
Collaboratori all‘integrazione |
38/38 (31 h attività formativa e di sostegno con i bambini/gli alunni) |
122 h |
Personale scuola dell‘infanzia |
38/38 (33 h attività formativa con i bambini) |
130 h |
28/38 (24 h 20 min attività formativa con i bambini) |
96 h |
|
Scuola professionale – insegnanti applicazione tecnica |
26/26 |
103 h |
20/26 |
79 h |
|
Scuola di musica – personale docente |
24/24 |
95 h |
18/24 |
71 h |
|
Scuola professionale – personale docente (insegnanti) |
22/22 |
87 h |
17/22 |
67 h |
|
Scuola professionale – personale docente (laureati) |
20/20 |
79 h |
15/20 |
59 h |
I permessi vengono anche concessi in misura proporzionalmente ridotta qualora si tratti di corsi di durata inferiore all'anno scolastico.
Domanda per il permesso di studio
Le domande devono essere presentate tempestivamente prima dell’inizio del corso. Nel caso di domande presentate in ritardo i permessi saranno ridotti corrispondentemente.
La domanda è sottoposta al parere del diretto superiore, soprattutto in considerazione dell'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del servizio.
La concessione del permesso di studio avviene da parte dell’ufficio competente della Ripartizione Personale.
Utilizzo del permesso di studio
Per l’effettivo utilizzo del permesso di studio il personale deve presentare al diretto superiore il piano di utilizzazione dei permessi di studio, al quale spetta la vigilanza sull’utilizzo delle ore concesse.
Il personale è tenuto a presentare al diretto superiore, appena possibile, idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza delle scuole, dei corsi e degli esami sostenuti nonché in ordine alla presentazione della tesi di laurea. In caso di mancata presentazione di tale certificazione entro i dodici mesi successivi a partire dalla concessione dei permessi di studio, il diretto superiore ha il compito di informare immediatamente la Ripartizione Personale al riguardo. I permessi fruiti vengono considerati in questo caso come aspettativa straordinaria non retribuita, sulla base di giustificati motivi, mentre in assenza di giustificati motivi i relativi permessi equivalgono ad un'assenza ingiustificata. La Ripartizione Personale può effettuare controlli a campione sulla presentazione della documentazione.
Normativa
- contratto collettivo intercompartimentale dd. 12.02.2008, art. 26
- contratto collettivo dd. 04.07.2002, art. 19
Documentazione necessaria
Prego inviare la richiesta all'indirizzo dell'ufficio competente della Ripartizione Personale
Persone di riferimento
Amministrazione
Gerda SchanungTel. +39 0471 411591
E-mail: gerda.schanung@provincia.bz.it
E-mail dell'ufficio: personale.amministrativo@provincia.bz.it
Personale delle scuole dell'infanzia e per l'integrazione
Giulia BarberaTel. +39 0471 411613
E-mail: giulia.barbera@provincia.bz.it
E-mail dell'ufficio: personale.scuole.materne@provincia.bz.it
Personale delle scuole
Tel. +39 0471 411625
E-Mail: barbara.ghirotto@provincia.bz.it
E-mail dell'ufficio: personale.scuole@provincia.bz.it