Periodi di prova
Qui troverà informazioni sui periodi di prova delle varie categorie professionali.
Il personale assunto in servizio deve svolgere un periodo di prova nella misura di:
- 3 mesi in caso di assunzione a tempo determinato
- 6 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato con idoneità.
Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità di mancato preavviso. Il recesso dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivato. (dimissioni)
Per il superamento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Come tale conta anche il congedo ordinario. Tutte le altre assenze non contano per il superamento del periodo di prova e pertanto si sposta il termine del periodo di prova originariamente previsto.
Superato il periodo di prova di 6 mesi, l'assunzione a tempo indeterminato diventa definitiva. In caso di assunzione a tempo determinato (con idoneità), superato il periodo di prova, l'idoneità conseguita in un procedimento di selezione o di concorso diventa definitiva ai fini di una futura assunzione a tempo indeterminato.
Superato il periodo di prova di 3 mesi, l’assunzione a tempo determinato (senza idoneità) diventa definitiva per il periodo previsto.
In caso d’inquadramento in un altro profilo professionale in seguito a mobilità orizzontale o verticale, il periodo di prova deve essere nuovamente svolto.
Normativa
Il personale assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova della durata di
- 3 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 6 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con idoneità.
Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d’indennità. Il recesso dell’amministrazione deve essere adeguatamente motivato (risoluzione).
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, esclusi quelli per ferie, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova e posticipano di conseguenza il termine originariamente previsto del periodo di prova.
Compiuto il periodo di prova di 6 mesi, l’assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva.
Compiuto il periodo di prova di 3 mesi, l’assunzione a tempo determinato (senza idoneità) diviene definitiva per il periodo previsto.
Nel caso di un inquadramento in un profilo di una qualifica funzionale differente in seguito alla mobilità verticale o orizzontale il periodo di prova deve essere nuovamente svolto.
Normativa
- CCI del 12.02.2008 articolo 14 (Link esterno)
Il periodo di prova é regolato dall'art. 13 del CC per il personale docente provinciale del 27.06.2013:
- Il personale docente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi nel corso dell'anno formativo. Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio e può essere prorogato fino al termine dell'attività didattica dell'anno formativo in corso. Il servizio di prova si computa nell'anzianità di servizio.
- Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, esclusi quelli per congedo ordinario, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.
- Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d’indennità. Il recesso dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivato. Al personale spettano comunque il congedo ed il trattamento economico maturati. Non spetta il periodo di riposo.
- Il personale acquisisce l'idoneità alla professione di docente nell'ambito del procedimento per l'assunzione all'impiego provinciale, sulla base di una apposita procedura di valutazione comprensiva del definitivo periodo di prova. In tal caso il periodo di prova definitivo di sei mesi decorre dall'inizio del procedimento per acquisire l'idoneità.
Il periodo di prova é regolato dall'art. 13 del CC per il personale docente provinciale del 27.06.2013:
- Il personale docente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi nel corso dell'anno formativo. Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio e può essere prorogato fino al termine dell'attività didattica dell'anno formativo in corso. Il servizio di prova si computa nell'anzianità di servizio.
- Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, esclusi quelli per congedo ordinario, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.
- Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Il recesso dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivato. Al personale spettano comunque il congedo ed il trattamento economico maturati. Non spetta il periodo di riposo.
- Il personale acquisisce l'idoneità alla professione di docente nell'ambito del procedimento per l'assunzione all'impiego provinciale, sulla base di una apposita procedura di valutazione comprensiva del definitivo periodo di prova. In tal caso il periodo di prova definitivo di sei mesi decorre dall'inizio del procedimento per acquisire l'idoneità.
Il periodo di prova è regolato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Intercompartimentale del 12.02.2008.
Durata del periodo di prova
Il personale assunto in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato (con idoneità) è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è di sei mesi. Per il personale insegnante ed equiparato il periodo di prova è di sei mesi e può essere prorogato fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso. Il periodo di prova decorre dalla data d’entrata in servizio o, nel caso del conseguimento dell'idoneità ottenuta in un procedimento di selezione o di concorso, dalla data di conferma del servizio.
Ai fini del compimento del periodo di prova di cui al comma 2 si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, esclusi quelli per ferie, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.
Trasferimenti durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il personale può essere trasferito, su richiesta o d'ufficio, ad altro posto, sempreché ci sia la vacanza del posto e la necessità di coprirlo.
Recesso durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di pagamento d’indennità. Il recesso dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivato. Al personale spettano comunque le ferie ed il trattamento economico maturati.
Scadenza del periodo di prova
Compiuto il periodo di prova (di sei mesi) l'assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva. In caso di assunzione a tempo determinato, compiuto il periodo di prova, l'idoneità conseguita in un procedimento di selezione o di concorso diventa definitiva ai fini di una futura assunzione a tempo indeterminato secondo le modalità di accesso all'impiego previste per i singoli enti. Il servizio di prova si computa nell'anzianità di servizio.
Periodo di prova per il personale assunto in servizio a tempo determinato
Il personale assunto in servizio a tempo determinato in mancanza di apposita procedura concorsuale è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi. Compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva fatte salve le disposizioni del comma 6.
Mobilità verticale e periodo di prova
L'inquadramento definitivo in un profilo di una qualifica funzionale superiore in seguito alla mobilità verticale avviene dopo il superamento del normale periodo di prova previsto per l'assunzione nel profilo medesimo (6 mesi).
Normativa
- CCI del 12.02.2008 articolo 14 (Link esterno)
Il periodo di prova è regolato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Intercompartimentale del 12.02.2008.
Durata del periodo di prova
Il personale assunto in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato (con idoneità) è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è di sei mesi. Per il personale insegnante ed equiparato il periodo di prova è di sei mesi e può essere prorogato fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso. Il periodo di prova decorre dalla data d’entrata in servizio o, nel caso del conseguimento dell'idoneità ottenuta in un procedimento di selezione o di concorso, dalla data di conferma del servizio.
Ai fini del compimento del periodo di prova di cui al comma 2 si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, esclusi quelli per ferie, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.
Trasferimenti durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il personale può essere trasferito, su richiesta o d'ufficio, ad altro posto, sempreché ci sia la vacanza del posto e la necessità di coprirlo.
Recesso durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di pagamento d’indennità. Il recesso dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivato. Al personale spettano comunque le ferie ed il trattamento economico maturati.
Scadenza del periodo di prova
Compiuto il periodo di prova (di sei mesi) l'assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva. In caso di assunzione a tempo determinato, compiuto il periodo di prova, l'idoneità conseguita in un procedimento di selezione o di concorso diventa definitiva ai fini di una futura assunzione a tempo indeterminato secondo le modalità di accesso all'impiego previste per i singoli enti. Il servizio di prova si computa nell'anzianità di servizio.
Periodo di prova per il personale assunto in servizio a tempo determinato
Il personale assunto in servizio a tempo determinato in mancanza di apposita procedura concorsuale è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi. Compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva fatte salve le disposizioni del comma 6.
Mobilità verticale e periodo di prova
L'inquadramento definitivo in un profilo di una qualifica funzionale superiore in seguito alla mobilità verticale avviene dopo il superamento del normale periodo di prova previsto per l'assunzione nel profilo medesimo (6 mesi).
Normativa
- CCI del 12.02.2008 articolo 14 (Link esterno)
Persone di riferimento
Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione
Tel. +39 0471 411609
E-Mail: sarah-franziksa.grunser@provincia.bz.it Stefanie Liner
Tel. +39 0471 411611
E-Mail: stefanie.liner@provincia.bz.it Arianna Bravi (Personale per l'integrazione)
Tel. +39 0471 411604
E-Mail: arianna.bravi@provincia.bz.it
Personale delle scuole
Valentina DalboscoTel. +39 0471 411634
E-mail: valentina.dalbosco@provincia.bz.it