Paternità
Congedo di paternità
Con normativa statale è stato introdotto il congedo di paternità anche per il settore pubblico a partire dal 13.08.2022. I padri hanno diritto a fruire di:
- 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parti plurimi).
Il congedo di paternità può essere fruito sia durante che in aggiunta al congedo di maternità della madre.
Il congedo spetta anche al padre che fruisce del cosiddetto “congedo di paternità alternativo” (astensione obbligatoria del dipendente, richiesta in alternativa al congedo di maternità della madre).
Il congedo di paternità spetta nel seguente intervallo di tempo: a partire dal secondo mese precedente la data presunta del parto e fino a cinque mesi successivi alla data effettiva del parto. Tale congedo spetta anche in caso di morte perinatale del figlio/della figlia.
Questo congedo spetta ai padri anche in caso di adozione e affidamento.
Modalità di fruizione
Il padre del figlio/della figlia deve comunicare all’Amministrazione che intende fruire del congedo di paternità mediante il rispettivo modulo di richiesta, con un preavviso minimo di cinque giorni.
La fruizione del congedo di paternità può avvenire in singole giornate, in più periodi oppure in un’unica soluzione. Non è possibile la fruizione in mezze giornate o ad ore.
Trattamento economico, giuridico e pensionistico
Il congedo di paternità è considerato servizio a tutti gli effetti, sia per la pensione che per il trattamento di fine rapporto. Il dipendente ha diritto all'intero stipendio spettante.
Normativa
- Decreto legislativo n.151 del 26.03.2001 - Art. 27 bis
Circolare del Direttore Generale n. 14 del 02.09.2022
Documentazione necessaria
Domanda congedo paternità
"Congedo di paternità alternativo"
Con congedo di paternità alternativo si intende l’astensione obbligatoria del dipendente, il quale usufruisce al posto della madre l’astensione obbligatoria di maternità.
Diritti del padre: il padre ha diritto all’astensione nei mesi successivi alla nascita in caso di decesso della madre, di abbandono del figlio/della figlia da parte della madre, in caso di grave malattia della madre o quando il diritto di affidamento spetta solo al padre.
Misura: spetta nella misura massima dell’astensione di maternità dopo la nascita del bambino oppure il periodo restante dell’astensione per maternità che avrebbe spettato alla madre.
Stesso trattamento giuridico ed economico come per l’astensione obbligatoria per maternità
Normativa
- d.lgs n.151 del 26.03.2001
- CCI del 12.02.2008 art. 39 e 41
- Circolare del Direttore Generale n.11 del 16.05.2012
Persone di riferimento
Personale delle scuole
Monika MaseraTel. +39 0471 411628
E-mail: monika.masera@provincia.bz.itJlenia Bernardello
Tel. +39 0471 411631
E-mail: jlenia.bernardello@provincia.bz.it
Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione
Nadia BertoldiTel. +39 0471 411603
E-mail: nadia.bertoldi@provincia.bz.it
Ilse Frasnelli
Tel. +39 0471 411606
E-mail: ilse.frasnelli@provincia.bz.it