Malattia figli

Per ogni figlio ammalato spetta ai genitori fino al dodicesimo anno di vita un congedo retribuito per un massimo di 60 giorni lavorativi. Il congedo straordinario spetta ad ambedue i genitori, purché non venga fruito contemporaneamente e sempre nel limite massimo di 60 giorni.

Il congedo straordinario è da richiedere tramite apposita domanda. Alla domanda è da allegare un certificato medico. In caso di grave malattia i genitori possono fruire del congedo straordinario contemporaneamente e nell'ambito del contingente complessivo massimo di 60 giorni. Il congedo è fruibile in mezze giornate, giornate intere o in ore.

Il congedo straordinario può essere usufruito anche in ore per accompagnare i figli a visite mediche, a terapie, a prestazioni specialistiche o a esami diagnostici, con l'onere di presentare la relativa attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita o la prestazione o trasmessa da quest'ultima in forma digitale. È facoltà dell'amministrazione richiedere un'apposita prescrizione medica.

Il congedo retribuito spetta anche ai genitori nel caso di adozione, di affidamento a scopo di adozione ed affidamento fino al dodicesimo anno di vita del bambino.

La fruizione del congedo ordinario da parte dei genitori può essere interrotta su richiesta scritta in caso di ricovero ospedaliero della figlia/del figlio.

Normativa

Documentazione necessaria:

Persone di riferimento

Amministrazione

Ulrike Mayr
Tel. +39 0471 411581
E-mail: ulrike.mayr@provincia.bz.it

    Personale delle scuole dell’infanzia e per l’integrazione

    Astrid Maier
    Tel. +39 0471 411614
    E-mail: astrid.maier@provincia.bz.it

      Personale delle scuole

      Helene Lunger
      Tel. +39 0471 411621
      E-mail: helene.lunger@provincia.bz.it