Ferie
Il congedo ordinario è finalizzato al recupero psico-fisico del personale ed è, pertanto, da fruire nel corso dell'anno di maturazione in adeguate soluzioni compatibili con le esigenze di servizio.
Congedo ordinario e obbligatorio
Il congedo ordinario viene calcolato per anno solare.
- 30 giorni lavorativi per dipendenti con servizio settimanale articolato su 5 giorni (228 ore di ferie)
- 36 giorni lavorativi per dipendenti con servizio settimanale articolato su 6 giorni (228 ore di ferie)
Le informazioni per l’orario a tempo parziale sono disponibili a questo link.
L’Amministrazione può utilizzare fino a due giorni di congedo ordinario al fine di regolamentare chiusure di uffici o sospensione di servizi in giorni non festivi;
Previo consenso delle organizzazioni sindacali possono essere stabiliti a tali fini altri due giorni (giornate obbligatorie di congedo ordinario). Queste giornate saranno sottratte dai trenta o trentasei giorni.
Al personale che all’inizio dell’anno presenta il piano di fruizione del congedo ordinario è garantita la fruizione di un periodo di congedo prestabilito di durata comunque non inferiore a 10 giorni di lavoro consecutivi nel caso di un orario di servizio settimanale articolato su 5 giorni e di 12 giorni di lavoro consecutivi nel caso di un orario di servizio settimanale articolato su 6 giorni.
Il congedo ordinario può essere utilizzato per l’intera giornata, per mezza giornata o in parte anche a ore. La fruizione in ore è prevista solamente per assenze pari o inferiori a mezza giornata.
Normativa
- Fruizione del congedo ordinario – trattamenti economici sostitutive – Circolare n. 8 del 27.03.2013
- Assenze dal servizio – Circolare n.11 del 16.05.2012 (allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5)
- Contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, articolo 23
- Contratto collettivo 24 novembre 2009, articolo 27
Ulteriori informazioni riguardante il congedo ordinario
Le ferie possono essere prese in giorni interi, in mezze giornate oppure in ore.
Di seguito le ferie spettanti per un anno lavorativo:
- Con 38 ore settimanali 228 ore di ferie (= 7,36 ore/giorno * 30 giorni)
- Con 19 ore settimanali 114 ore di ferie (= 3,48 ore/giorno * 30 giorni)
- Con 23 ore settimanali 138 ore di ferie (= 4,36 ore/giorno * 30 giorni)
- Con 28 ore settimanali 168 ore di ferie (= 5,36 ore/giorno * 30 giorni)
- Con 33 ore settimanali 198 ore di ferie (= 6,36 ore/giorno * 30 giorni)
Se prendete giornate intere di ferie, l’importo delle ore corrisponde al teorico della singola giornata.
Desiderate prendere le ferie in ore, dovete prendere almeno 1 ora. Le ferie in ore possono essere prese solo per singole mezze giornate o meno.
Al personale che all'inizio dell'anno presenta il piano di fruizione del congedo ordinario é garantita la fruizione di un periodo di congedo prestabilito di durata comunque non inferiore a 10 giorni di lavoro consecutivi (12 giorni nel caso di un orario di servizio su 6 giorni settimanali).
Il congedo ordinario può essere fruito in giorni, in mezze giornate o a ore.
Per incarichi di 12 mesi il congedo ordinario spettante ammonta a:
- in caso di 38 ore di lavoro contrattuali 228 ore di congedo (= 6 settimane di congedo anno * 38 ore/settimana)
- in caso di 33 ore di lavoro contrattuali 198 ore di congedo (= 6 settimane di congedo anno * 33 ore/settimana)
- in caso di 28 ore di lavoro contrattuali 168 ore di congedo (= 6 settimane di congedo anno * 28 ore/settimana)
- in caso di 23 ore di lavoro contrattuali 138 ore di congedo (= 6 settimane di congedo anno * 23 ore/settimana)
- in caso di 19 ore di lavoro contrattuali 114 ore di congedo (= 6 settimane di congedo anno * 19 ore/settimana)
- in caso di 33 ore di lavoro contrattuali 198 ore di congedo (= 6 settimane di congedo anno * 33 ore/settimana)
- proporzionalmente alle ore di lavoro contrattualmente definite comunque 6 settimane di congedo.
In caso di fruizione del congedo ordinario a giorni, le ore corrispondenti ammontano alla media matematica giornaliera (ore contrattuali/settimana diviso giorni di lavoro/settimana).
Il congedo ordinario, se chiesto a ore, deve ammontare ad almeno 1 ora.
Al personale, di norma, viene garantito un periodo di congedo ordinario consecutivo di almeno due settimane.
Il godimento del congedo ordinario è interrotto nei casi di malattia non inferiore a 3 giorni lavorativi o di ricovero ospedaliero, debitamente documentati, che impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del personale e sempreché l’Amministrazione venga posta nella condizione di poter procedere alle verifiche previste dalla normativa vigente. Il congedo è altresì interrotto in caso di decesso di parenti o affini o nel caso di ricovero in ospedale di bambini fino al compimento dell’8° anno di età.
Il personale docente, educativo, assistente e di vigilanza delle scuole materne, degli asili nido, della formazione professionale, dei convitti e dei servizi equiparabili deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell’attività didattica, educativa, assistenziale o di vigilanza. Il rimanente personale addetto ai relativi servizi fruisce, di regola, del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell’attività dei servizi medesimi, salvo che le esigenze di servizio ne consentano il godimento anche in altro periodo dell’anno. In deroga alla regola generale, questo personale può fruire del congedo, in caso di particolari esigenze di servizio, entro la fine del successivo anno di attività.
Personale senza diritto a congedo ordinario retribuito
Dipendenti delle scuole per l’infanzia e personale all’integrazione senza diritto al congedo ordinario nel periodo di non attività didattica (estate) non hanno diritto al congedo ordinario retribuito. Perciò detto personale deve essere impiegato per il periodo di congedo ordinario non spettante per il periodo estivo se dovesse riprendere servizio dopo l'attività didattica.
Deve essere fatto presente che per il periodo del congedo parentale, del permesso per motivi educativi, per l'aspettativa o congedo straordinario non retribuito non spetta alcun congedo ordinario.
Per cui il personale delle scuole dell'infanzia ed il personale all'integrazione che torna in servizio nei mesi estivi è obbligato a prestare servizio per il periodo del congedo ordinario non spettante.
Persone di riferimento
Personale d'amministrazione
Giusy GravinaTel. +39 0471 411593
E-mail: giusy.gravina@provincia.bz.itGerda Schanung
Tel. +39 0471 411591
E-mail: gerda.schanung@provincia.bz.it
Personale delle scuole dell’infanzia e collaboratori all’integrazione
Nadia BertoldiTel. 0471 411603
E-mail: nadia.bertoldi@provincia.bz.itIlse Frasnelli
Tel. 0471 411606
E-mail: ilse.frasnelli@provincia.bz.it
Personale delle scuole
Rosanna BonomettiTel. +39 0471 411637
E-mail: rosanna.bonometti@provincia.bz.it Stefania Stramacchia
E-mail: stefania.stramacchia@provincia.bz.it