Congedo parentale (astensione facoltativa)
Per ogni figlio entro il dodicesimo anno di vita il congedo parentale spetta:
- a entrambi i genitori cumulativamente nella misura massima di 11 mesi,
- alla madre o in alternativa al padre al massimo 8 mesi (i restanti 3 mesi spettano unicamente all’altro genitore),
- al genitore singolo per 11 mesi (solo in caso di affidamento esclusivo del figlio, che deve essere documentato, oppure se l’altro genitore ha abbandonato il figlio o è deceduto).
Parto plurimo
Se entrambi i genitori sono dipendenti provinciali, possono fruire del congedo parentale spettante per ogni bambino oltre il primo solo alternativamente.
Frazionabilità
- 6 periodi, se fruiti da un genitore solo,
- 7 periodi, se fruiti da ambedue i genitori.
Più giorni continuativi senza interruzione, ma richiesti singolarmente si intendono come periodi separati. Ogni periodo comprende anche eventuali giorni festivi e non lavorativi. Tale modalità di applicazione del computo si applica d'ufficio, quando i diversi periodi di congedo non siano intervallati da una effettiva ripresa del servizio.
Preavviso
La domanda deve essere presentata per iscritto. Il termine di preavviso è di almeno 30 giorni prima dell’inizio del congedo, se viene richiesto un periodo superiore ad 1 mese, altrimenti almeno 15 giorni prima dell’inizio del congedo per periodi inferiori (eccezione solamente in caso di obiettiva impossibilità).
Interruzione per malattia
È possibile in caso di malattia debitamente documentata non inferiore a 8 giorni consecutivi. L’interruzione deve essere richiesta per iscritto e la fruizione della frazione del congedo non fruito avviene con apposita domanda.
Retribuzione
- 30% della retribuzione fissa e continuativa per 8 mesi (limite massimo comune per ambedue i genitori – i periodi vengono sommati)
- 20% della retribuzione fissa e continuativa per ulteriori 3 mesi fino al massimo di 11 mesi
- 30% della retribuzione fissa e continuativa per 11 mesi in caso di genitore singolo
- 30% della retribuzione fissa e continuativa in caso di parto plurimo per i periodi di congedo per i figli oltre il primo.
Generalità
Il congedo parentale conta per l’anzianità di servizio e per la progressione economica, non è utile per il congedo ordinario e la 13ma mensilità.
Normativa
- d.lgs. 151 del 26.03.2001
- CCI del 12.02.2008 art. 42, 43, 44 e 45
- Circolare del Direttore Generale n. 11 del 16.05.2012
- Comunicazione del Direttore Generale n. 10 del 18.11.2016
Documentazione necessaria
Persone di riferimento
Amministrazione
Ruth GroßgasteigerTel. +39 0471 411586
E-mail: ruth.grossgasteiger@provincia.bz.itMichela Tagliari
Tel. +39 0471 411592
E-mail: Michela.Tagliari@provincia.bz.it
Personale delle scuole
Monika MaseraTel. +39 0471 411628
E-mail: monika.masera@provincia.bz.itJlenia Bernardello
Tel. +39 0471 411631
E-mail: jlenia.bernardello@provincia.bz.it
Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione
Nadia BertoldiTel. +39 0471 411603
E-mail: Nadia.Bertoldi@provincia.bz.itIlse Frasnelli
Tel. +39 0471 411606
E-Mail: ilse.frasnelli@provinz.bz.it