Congedo parentale (astensione facoltativa)
Per ogni figlio entro il dodicesimo anno di vita il congedo parentale spetta:
- a entrambi i genitori cumulativamente nella misura massima di 11 mesi,
- alla madre o in alternativa al padre al massimo 8 mesi (i restanti 3 mesi spettano unicamente all’altro genitore),
- al genitore singolo per 11 mesi (solo in caso di affidamento esclusivo del figlio, che deve essere documentato, oppure se l’altro genitore ha abbandonato il figlio o è deceduto).
Frazionabilità
Il congedo parentale può essere richiesto senza limiti di soluzioni:
a) su base giornaliera ovvero per un periodo di tempo continuativo più lungo;
b) su base oraria giornaliera (di almeno 1 ora e massimo 4 ore o di 1 unità didattica e massimo 2 unità didattiche al giorno). La fruizione oraria non è cumulabile con i riposi giornalieri (“allattamento”), malattia del figlio/della figlia, permesso orario per figli in situazione di disabilità legge 104/1992;
c) In forma di riduzione stabile dell’orario di lavoro settimanale individuale per un periodo pianificato di almeno 1 mese e di almeno 1 ora ovvero 1 unità didattica a settimana e massimo della metà dell’orario di lavoro settimanale (il piano di fruizione è da concordare tra il/la diretto/a superiore e il dipendente).
La fruizione della riduzione dell’orario settimanale deve avvenire in settimane intere (l’inizio del periodo richiesto deve cadere di lunedì con corrispondente termine di venerdì).
Preavviso
- 2 giorni di calendario in caso di fruizione oraria giornaliera(b);
- 7 giorni di calendario per tutte le altre varianti (a e c);
- 15 giorni di calendario per il personale che svolge servizio in turni per tutte le forme di fruizione (a, b e c).
Interruzione per malattia
In caso di malattia del genitore, il congedo parentale è interrotto, su richiesta debitamente documentata. È sufficiente anche solo 1 giorno di malattia, documentata con un certificato medico, per interrompere il congedo parentale. I giorni di malattia non prolungano automaticamente il periodo richiesto, ma vengono riaccreditati come congedo parentale.
Cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole
Il congedo parentale di cui all’articolo 42 e l’aspettativa per il personale con prole di cui all’articolo 50 del CCI 12.02.2008 non possono superare complessivamente, per entrambi i genitori e per ogni figlio/a, il limite massimo di trentadue mesi.
Il limite massimo di 32 mesi non si applica per il personale, che al 31.12.2024 abbia già fruito dei 31 mesi previsti precedentemente. Al personale che residua ancora il godimento del presente istituto viene riconosciuta, su richiesta, la mensilità aggiuntiva.
Retribuzione
Un mese dei primi tre mesi:
80%*, con effetto retroattivo, se il congedo di maternità obbligatoria o il congedo di paternità alternativo sono terminati dopo il 31.12.2022.
100%* dal 01.01.2025 se il congedo di maternità obbligatoria o il congedo di paternità alternativo sono terminati dopo il 31.12.2024.
Secondo mese dei primi tre mesi di fruizione:
80%*, il congedo di maternità obbligatoria o il congedo di paternità alternativo sono terminati dopo il 31.12.2023.
Terzo mese dei primi tre mesi di fruizione:
80%* dal 01.01.2025 se il congedo di maternità obbligatoria o il congedo di paternità alternativo sono terminati dopo il 31.12.2024.
* a meno che l‘altro genitore non abbia già richiesto l’80 o il 100%.
I mesi con retribuzione maggiore possono essere divisi tra i due genitori o richiesti solo da uno di essi.
30% dal 2°, 3° o 4° all‘8° mese.
30% per il 9°, 10° e 11° mese dal 01.01.2025 se ambedue i genitori fanno richiesta di congedo parentale.
Generalità
Il congedo parentale conta per l’anzianità di servizio e per la progressione economica. Con decorrenza 13.08.2022 è anche utile per il congedo ordinario e la 13ma mensilità.
Normativa
- d.lgs. 151 del 26.03.2001
- CCI del 12.02.2008 art. 42, 43, 44 e 45
- Circolare del Direttore Generale n. 11 del 16.05.2012
- Comunicazione del Direttore Generale n. 10 del 18.11.2016
- Comunicazione della Ripartizione Personale 30.12.2024
Documentazione necessaria
Persone di riferimento
Amministrazione
Ruth GroßgasteigerTel. +39 0471 411586
E-mail: ruth.grossgasteiger@provincia.bz.itMonika Masera
Tel. +39 0471 411585
E-Mail: monika.masera@provincia.bz.it
Personale delle scuole
Jlenia BernardelloTel. +39 0471 411631
E-mail: jlenia.bernardello@provincia.bz.it
Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione
Nadia BertoldiTel. +39 0471 411603
E-mail: Nadia.Bertoldi@provincia.bz.itIlse Frasnelli
Tel. +39 0471 411606
E-Mail: ilse.frasnelli@provinz.bz.it