Conciliazione delle controversie di lavoro
Commissione di conciliazione
In caso di controversie di lavoro il dipendente provinciale può, prima di rivolgersi al Giudice del lavoro, presentare una richiesta di conciliazione alla Commissione di conciliazione per controversie di lavoro. A tal fine nell’Amministrazione provinciale ci sono due Commissioni di conciliazione: una presso la Ripartizione Personale e una presso la Ripartizione Lavoro.
La Commissione di conciliazione per controversie di lavoro presso la Ripartizione Personale è composta da tre membri: un presidente, quale membro esterno, permanente e indipendente di comprovata esperienza e altri due membri che vengono nominati di volta in volta, uno dall’amministrazione e l’altro dal richiedente.
Richiesta di conciliazione
La richiesta di conciliazione deve essere firmata dal richiedente e consegnata alla sede della Commissione di conciliazione (in questo caso la Ripartizione Personale), mandata con raccomandata con ricevuta di ritorno o via mail allegando copia di un documento di riconoscimento (ripartizione.personale@provincia.bz.it).
Nella richiesta va indicato:
- l’amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;
- l’indirizzo per le comunicazioni;
- una descrizione riassuntiva dei fatti, la concreta richiesta e la motivazione dell’istanza;
- l’indicazione del proprio rappresentante nella commissione di conciliazione o la delega ad un sindacato affinché effettui la nomina.
Davanti alla commissione di conciliazione il richiedente può farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione (p.es. Sindacato) o una persona di fiducia.
Nel corso della discussione davanti alla commissione di conciliazione si tenta di trovare una soluzione consensuale della controversia.
Se si trova una soluzione, viene redatto un verbale della conciliazione consensuale firmato dalle parti. Il verbale viene depositato davanti al Giudice del lavoro e, su richiesta, dichiarato esecutivo senza che si renda necessario un altro procedimento.
Se non si trova un accordo, la commissione di conciliazione fa una proposta per riuscire a trovare una soluzione che possa essere soddisfacente per tutte le parti. Se la proposta non viene accettata, si redige un verbale che dovrà essere consegnato al Giudice del Lavoro se la controversia viene portata in Tribunale.
Arbitrato
Se il tentativo di conciliazione davanti alla commissione di conciliazione non va a buon fine, le parti possono accordarsi affinché la controversia venga decisa dal collegio arbitrale. Il collegio arbitrale è composto dalle stesse persone che compongono la commissione di conciliazione.
La richiesta può essere fatta durante la conciliazione oppure anche dopo; anche in questo caso il richiedente deve indicare in modo preciso la sua richiesta. Il collegio arbitrale svolge l’istruttoria necessaria e emette il lodo arbitrale entro due mesi dalla chiusura dell’istruttoria e comunque entro sei mesi dalla richiesta. Se il lodo arbitrale non è emesso entro sei mesi, il richiedente può rivolgersi al Giudice del lavoro affinché venga risolta la controversia.
Normativa
Ordinamento del personale della Provincia (legge provinciale del 19 maggio 2016, n. 6)
Persone di riferimento
Tel. +39 0471 411509
E-mail: alessandro.zendrini@provincia.bz.itLanthaler Sabine
Tel. +39 0471 411505
E-mail: sabine.lanthaler@provincia.bz.it